Arriva un tetto sugli assegni (compresi quelli in essere), che non potranno comunque essere più elevati di quanto sarebbe stato liquidato secondo le regole di calcolo vigenti prima dell’entrata in vigore della riforma Fornero del 2011 anche per chi ha superato i vecchi limiti contributivi. Con una modifica introdotta già alla Camera, sono cancellate le penalizzazioni per chi anticipa il pensionamento (con 42 anni di contributi) anche se non ha 62 anni. Ma questo varrà solo nei confronti di chi maturerà il requisito di anzianità contributiva per l’accesso al trattamento pensionistico al 31 dicembre 2017. Chi andrà in pensione anticipata, non avendo ancora compiuto 62 anni, non subirà penalizzazioni nell’importo della pensione anche se la dote contributiva comprende versamenti da riscatto, per esempio quello del corso di studi universitario. Il maxi emendamento alla legge di Stabilità al Senato conserva la misura inserita, in prima lettura alla Camera, sui trattamenti pensionistici per quanti hanno iniziato a lavorare molto presto.
Si tratta di coloro che, secondo i requisiti attuali, possono andare in pensione anticipata: gli uomini con 42 anni e sei mesi, le donne con 41 e sei mesi di contributi. L’età standard per la pensione anticipata è stata fissata dalla legge Fornero (decreto legge 201/2011) a 62 anni, con la possibilità di ricevere il trattamento prima ma con una riduzione . Il taglio consiste nella misura dell’1% per ogni anno anticipato rispetto ai 62 e del 2% per ogni anno prima dei 60. Il disincentivo, però, è stato congelato fino al 31 dicembre 2017, ma solo per quei trattamenti frutto di contributi di lavoro effettivo, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia, per cassa integrazione guadagni ordinaria, per donazione di sangue, i congedi parentali e quelli per le cure delle persone disabili.
Ora con la legge di stabilità non ci sarà più penalizzazione per le pensioni «decorrenti da gennio 2015» con un’anzianità contributiva di 41 e sei mesi, per le donne, e 42 anni e sei mesi per gli uomini. Il requisito contributivo, per altro, è destinato a innalzarsi, dal 2016, quando con l’allungamento della speranza di vita, probabilmente, saranno necessari 41 anni e dieci mesi per le donne e 42 anni e dieci mesi per gli uomini. Beninteso, le penalizzazioni sono cancellate, per ora, per le pensioni che saranno maturate fino al 31 dicembre 2017.
Sull’entità delle pensioni c’è poi un altro emendamento, chiaro nella finalità: stabilire un tetto ai trattamenti che fino al 31 dicembre 2011 sono calcolati con il sistema retributivo e dal 2012 sono determinati con il calcolo contributivo. Questi “spezzoni” contributivi non sono soggetti a un massimale quanto a contributi da versare, con la conseguenza che, per le retribuzioni molto alte, il pro rata calcolato con il contributivo determina un forte innalzamento degli assegni. Si tratta di un effetto perverso del contributivo che ora la legge di Stabilità cerca di sanare. Secondo la norma il trattamento non deve eccedere «quello che sarebbe stato liquidato con l’applicazione delle regole di calcolo vigenti prima» della riforma. La novità dovrebbe valere anche per le pensioni già in pagamento. Tuttavia, non è chiaro il calcolo proposto dal legislatore: si deve computare «l’anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa». Si vedrà come l’Inps dovrà procedere al calcolo: l’istituto di previdenza ha formulato alcune ipotesi e si attendono le istruzioni del ministero del Lavoro.
Altre due misure relative alle pensioni interessano l’organizzazione dell’istituto e l’aggiornamento degli archivi.
Dal 1° gennaio 2015, «al fine di razionalizzare e unif ormare l e procedure e i tempi di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall’Inps, i trattamenti pensionistici » , saranno pagati il 10 di ogni mese (o il giorno successivo in caso di festivo) gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili e le rendite vitalizie dell’Inail.
Infine, i medici dovranno inviare in via telematica i certificati di morte.
Il Sole 24 Ore – 20 dicembre 2014