Il nodo dei “congedi parentali ad ore” sembra finalmente sciogliersi a due mesi dall’entrata in vigore del Jobs Act e dopo la fin qui vana attesa di una circolare attuativa. Il ministero del Lavoro e l’Inps corrono ai ripari con una nota congiunta nella quale, anche in seguito a quanto raccontato ieri da Repubblica, confermano «che la possibilità di fruizione del congedo parentale su base oraria, finora prevista per il solo 2015, sarà resa permanente con la prossima approvazione in via definitiva del decreto sugli ammortizzatori sociali».
L’indicazione, però, non rassicura una volta per tutte le famiglie che avevano già inviato la richiesta telematica all’Inps per il congedo a ore, e che poi hanno as-sistito alla repentina scomparsa della pagina del portale riservata ai congedi senza alcuna spiegazione. Al momento, quindi, occorre sperare nell’approvazione in tempi brevi del decreto. A boccie ferme, infatti, la novità scade a fine anno e i genitori interessati a cogliere questa opportunità – che, ricordiamolo, permette il congedo fino alla metà del tempo di lavoro giornaliero, quindi con meno perdite economiche e maggiore collegamento con il mercato del lavoro per i genitori stessi – potrebbero ritirarsi da questa corsa a ostacoli.
L’Inps spiega lo stallo parlando di «errore materiale» nella pubblicazione delle procedure sulle domande online. E precisa che «pur se il decreto attuativo non contempla un periodo transitorio, la disciplina introdotta rende assolutamente necessario l’adeguamento delle procedure amministrative e gestionali sia da parte dell’Istituto sia da parte dei datori di lavoro. Questo adeguamento – prosegue l’Inps – è particolarmente complesso a fronte della nuova disciplina».
Sta di fatto che, per ora, non c’è traccia della circolare attuativa. Su questo punto, l’Inps assicura che «la circolare e la procedura di acquisizione delle domande saranno rilasciate nei primi giorni della prossima settimana ». E sempre nella nota congiunta, l’istituto di previdenza prova a tranquillizzare chi ha già inviato le domande attraverso il portale: «Queste- spiega ancora l’istituto – sono valide ai fini della richiesta dell’autorizzazione ».
Insomma, un intervento complessivo di governo e Inps che, almeno nelle intenzioni, dovrebbe sbrogliare la matassa. In proposito, la portavoce di Forza Italia alla Camera Mara Carfagna, punta il dito contro «l’ennesimo annuncio trionfalistico del governo caduto nel vuoto. Si tratta di una misura importante per incentivare l’occupazione femminile, introdotta però in via sperimentale solo fino al 31 dicembre 2015 e che permette di dividere il carico delle assenze dal posto di lavoro tra entrambi i genitori e consente il part time orizzontale così da potersi occupare del proprio figlio. Cosa aspetta Tito Boeri? Cosa aspettano Matteo Renzi ed i ministri?».
Congedo parentale, le novità del decreto
Il decreto legislativo 80/2015 (attuativo del Jobs act), in vigore dal 25 giugno, modifica il testo unico della maternità e paternità. Obiettivo del decreto è facilitare la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, ampliando il campo di applicazione delle norme esistenti ai soggetti sinora esclusi (lavoratori autonomi e parasubordinati), attuando così un’universalizzazione delle tutele previste per la genitorialità, in linea con le più recenti pronunce della Corte Costituzionale. Le princitali novità introdotte riguardano il congedo parentale. Eccole:
Il congedo parentale (la cosiddetta astensione facoltativa) potrà essere richiesto fino al compimento del dodicesimo anno di vita del bambino (nuovo articolo 32, comma 1), lì dove la precedente norma prevedeva la soglia dell’ottavo anno.
Non solo. La scelta tra fruizione giornaliera o oraria del congedo parentale è ora consentita al lavoratore, anche in mancanza di una specifica disciplina dettata dalla contrattazione collettiva di qualsiasi livello (nuovo articolo 32, comma 1 ter). Inoltre sono ridotti i tempi di comunicazione per la scelta della modalità di fruizione del congedo parentale: il datore di lavoro dovrà essere informato con un preavviso di almeno cinque giorni (non più quindici), ridotti a due qualora si richieda la fruizione ad ore (nuovo articolo 32, comma 3).
Il limite entro il quale il congedo parentale dà diritto a una indennità pari al 30% della retribuzione è elevato ai primi 6 anni di vita del bambino (anziché ai primi 3 anni). Dai 6 ai 12 anni il congedo non è retribuito, ad eccezione dei lavoratori con redditi particolarmente bassi (pari a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria – per l’anno 2015 euro 16.327,68), per i quali l’indennità del 30% è prevista fino all’ottavo anno del bambino (nuovo articolo 34, commi 1 e 3).
Sarà infine possibile sospendere il congedo di maternità in caso di ricovero del bambino, a condizione che la lavoratrice presenti un certificato medico che attesti l’idoneità alla ripresa dell’attività (articolo 16 bis).
Repubblica e Il Sole 24 Ore – 14 agosto 2015