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Per la Cassazione il redditometro è una presunzione semplice

Il redditometro è una presunzione semplice, con la quale si determina il reddito complessivo presunto del contribuente (Cassazione, sentenza 23554/12). La “presunzione semplice” comporta che per il Fisco non è sufficiente applicare il redditometro per fondare l’accertamento, essendo necessari ulteriori elementi.

La capacità probatoria della presunzione semplice è quella di un indizio utilizzabile nel processo di formazione della pretesa tributaria soltanto se adeguatamente supportato da altri elementi indiziari (gravi, precisi e concordanti, o qualificati). L’atto di accertamento deve tenere conto di tale personalizzazione. Il giudice deve valutare se la personalizzazione effettuata dall’ufficio integra i requisiti di gravità, precisione e concordanza propri delle presunzioni semplici. Conseguentemente, l’onere probatorio incombe per primo sull’ufficio, il quale deve dare prova di questa personalizzazione.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it – 11 gennaio 2013

 

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