La Corte di Giustizia Ue boccia la formazione continua degli esperti contabili portoghesi: secondo i giudici, infatti, il regolamento adottato dall’ordine professionale Otoc (Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas) limita la concorrenza per una parte sostanziale del mercato, a vantaggio dell’Ordine professionale, e impone condizioni discriminatorie a danno dei concorrenti dell’Ordine.
In Portogallo, in forza di un regolamento adottato dall’Ordine, gli esperti contabili devono conseguire, nel corso dei due anni, una media annuale di 35 crediti di formazione, suddivisa in due tipologie: da un lato, la formazione istituzionale (di una durata massima di sedici ore), erogata esclusivamente dall’Otoc; dall’altro, la formazione professionale (di una durata minima superiore a sedici ore) su tematiche inerenti alla professione, che può essere erogata dall’Ordine ma anche dagli organismi accreditati presso l’Otoc.
Questo significa, in pratica, che i professionisti possono frequentare corsi di formazione professionale organizzati dall’Ordine o da organismi iscritti presso l’Otoc, che per poter erogare corsi devono pagare una tassa all’Ordine. Quest’ultimo può decidere se iscrivere o meno un organismo e se omologare e azioni formative proposte.
La questione è arrivata davanti ai giudici europei perché il 7 maggio 2010 l’Autorità garante della concorrenza del Portogallo aveva dichiarato lesivo della concorrenza il regolamento sul conseguimento di crediti formativi, in violazione del diritto dell’Unione. e aveva inflitto all’Ordine un’ammenda. Contro questa decisione, l’Ordine ha fatto appello al Tribunal da Relação de Lisboa, che a sua volta ha interrogato la Corte di giustizia.
I giudici Ue si sono espressi con la sentenza datata 28 febbraio, stabilendo che “una simile normativa, che conferisce ad una persona giuridica quale l’Otoc il potere di pronunciarsi in maniera unilaterale sulle domande di iscrizione o di omologazione presentate ai fini dell’organizzazione di attività formative, senza che tale normativa assoggetti un simile potere a limiti, obblighi o ad un controllo, potrebbe condurre la persona giuridica investita di detto potere a falsare la concorrenza, favorendo le attività formative da essa stessa organizzate».
Anche in Italia le professioni sono obbligate alla formazione continua dalla riforma emanata la scorsa estate (Dpr 7 agosto 2012 n. 137). L’articolo 7 del Dpr stabilisce infatti che “i corsi di formazione possono essere organizzati (…) oltre che da Ordini e collegi, anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli Ordini o collegi”.
Sul Sole 24 Ore in edicola il 1° marzo un approfondimento sulla sentenza della Corte Ue.
Il sole 24 Ore – 1 marzo 2013