Funzione pubblica. La precisazione: il periodo di astensione per curare familiari con handicap non incide sulla progressione economica in quanto questa è legata all’attività svolta effettivamente
II periodo trascorso in congedo straordinario è valido a fini previdenziali, ma non per la progressione economica. La precisazione è stata fornita dal dipartimento della Funzione pubblica in risposta a un quesito posto dal ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca. Oggetto della richiesta di chiarimenti è il congedo straordinario retribuito che, in base a quanto previsto dai commi 5 e seguenti dell’articolo 42 del Dlgs 151/2001, può essere richiesto dal coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità (in assenza del coniuge il diritto spetta a uno dei due genitori, anche adottivi o in assenza degli stessi a un figlio convivente o, ancora, a uno dei fratelli o sorelle conviventi). Tale congedo può avere una durata massima di due anni nell’intera vita lavorativa per ciascuna persona portatrice di handicap e durante tale periodo il dipendente recepisce un’indennità pari all’ultima retribuzione con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, con relativa copertura della contribuzione figurativa ma senza maturazione delle ferie, della tredicesima e del trattamento di fine rapporto. Poiché, scrive il Dipartimento, la legge ha previsto l’istituto della contribuzione figurativa (che però vale solo per i dipendenti del settore privato dato che la contribuzione nel settore pubblico è legata alla retribuzione effettivamente versata), si deve ritenere che il periodo di congedo è valido ai fini pensionistici. Invece, sottolinea ancora la Funzione pubblica, non è rilevante per la progressione economica di chi ne usufruisce: «Questa conclusione è confermata dalla considerazione che, di regola, i periodi rilevanti ai fini delle progressioni economiche presuppongono un’attività lavorativa effettivamente svolta, che porta ad un arricchimento della professionalità e ad un miglioramento delle capacità lavorative del dipendente, situazione che non ricorre nel momento in cui il dipendente si assenta dal servizio e non svolge la propria attività lavorativa».
Il sole 24 Ore – 27 febbraio 2013