di Arturo Bianco. Offerto un arco temporale di tre anni alle organizzazioni sindacali, che hanno fruito di permessi in numero e/o quantità maggiori rispetto a quanto loro spettante, per effettuare il recupero compensativo. Tale ampliamento viene esteso ai recuperi che occorre fare sul 2014, anno in cui è entrato in vigore il taglio del 50% delle prerogative sindacali sulla base delle previsioni del Dl 90/2014.
Sono queste le principali novità contenute nel contratto collettivo nazionale quadro del 14 luglio 2015 «Modifica del Ccnq del 3 novembre 2011». La finalità dichiarata della intesa è quella di «non comprimere l’esercizio delle prerogative sindacali».
Il Ccnq firmato nei giorni scorsi non esaurisce la disciplina contrattuale degli effetti determinati dal taglio imposto dal Dl di manovra finanziaria della estate dello scorso anno: viene infatti assunto l’impegno a proseguire la contrattazione con ritmo sollecito (la conclusione era prevista entro lo scorso mese di aprile).
È opportuno ricordare in premessa che i contratti collettivi nazionali quadro, a differenza dei contratti collettivi nazionali di lavoro, si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche e a tutti i comparti del pubblico impiego privatizzati.
Più tempo per la compensazione
Una prima disposizione, contenuta nell’articolo 2, consente di allungare l’arco temporale entro cui le organizzazioni sindacali possono effettuare la compensazione dei permessi eccedenti goduti sulla base delle previsioni contenute nel Ccnq 3 novembre 2011 e riferite a sforamenti del tetto dei permessi avvenute negli anni che vanno dal 2007 al 2010. Ipotesi che era consentita in via eccezionale e che adesso viene ulteriormente prolungata.
Sul terreno operativo è prevista la immediata quantificazione da parte del dipartimento della Funzione pubblica di tali permessi da recuperare e si consente alle organizzazioni sindacali di presentare una specifica proposta entro i 10 giorni successivi al ricevimento della loro quantificazione. Il dipartimento si deve poi esprimere entro i cinque giorni successivi.
La seconda possibilità di compensazione ulteriore che viene offerta riguarda i permessi fruiti in misura maggiore di quanto spettante nell’anno 2014, che ricordiamo essere quello della entrata in vigore del taglio disposto dal Dl n. 90. Il recupero può essere effettuato entro il tetto massimo di tre anni. Esso deve essere effettuato con lo stesso permesso che è stato goduto in eccedenza. La procedura è analoga: il dipartimento della Funzione pubblica quantifica i permessi da recuperare e li comunica alle organizzazioni sindacali; queste entro 10 giorni avanzano una specifica richiesta e la stessa Funzione pubblica si pronuncia entro i 5 giorni successivi.
Viene infine disposto che le organizzazioni sindacali cui residui una quantità assai ridotta di permessi, possano riceverne altri. La soglia per giudicare eccessivamente ridotta la quantità di permessi disponibili è fissata nel 30% del contingente risultante dalla decurtazione imposta dal Dl n. 90/2014 di quelli previsti dal CCNQ 7 agosto1998. Questi permessi sono erogati in acconto e salvo conguaglio.
Il Sole 24 Ore – 21 luglio 2015