La liberalizzazione in materia di contratti decentrati e di trattamento economico dei dipendenti degli enti locali, introdotta dalla legge di stabilità 2015, apre prospettive delicate nelle amministrazioni. La legge 190/2014 non ha prorogato la validità di norma che imponevano limiti alle voci di busta paga e al fondo per il salario accessorio e l’incremento di queste somme deve essere gestito con estrema cautela.
Il blocco del contratto collettivo nazionale di lavoro, prorogato al 2015 dalla medesima legge di stabilità (comma 254) può spingere le organizzazioni sindacali a cercare di recuperare i mancati aumenti retributivi in sede decentrata. Ma le risorse a disposizione di parte stabile sono limitate a quegli elementi non decurtati per effetto della storicizzazione del taglio al fondo imposto dal testo attuale dell’articolo 9, comma 2-bis del Dl 78/2010. Un esempio potrebbe essere rappresentato dalla retribuzione individuale di anzianità dei dipendenti che cesseranno dal 2015. Queste risorse, inoltre, possono essere già state assorbite dalla progressioni economiche riconosciute nel periodo 2011-2014, che, da mero valore giuridico, tornano da quest’anno ad avere effetti anche nella busta paga.
La tentazione, allora, si sposta sulle risorse variabili. Comportamento che può essere favorito dalla disponibilità di budget di spesa derivante dall’impossibilità di sostituire integralmente il personale che viene a interrompere il proprio rapporto di lavoro. Restando fermo, infatti, il riferimento alla media della spesa di personale correlata al triennio 2011-2013 ed essendo consentite, in via generale, sostituzioni del personale cessato nel limite del 60%, è probabile che possano sorgere margini di manovra. Ma questo vuol dire, con ogni probabilità, ricorrere a quelle norme del contratto (contratto nazionale del 1° aprile 1999, articolo 15, commi 2 e 5) tanto osteggiate dagli ispettori in sede di verifica. Pur praticando questa strada, rischiosa, ai dipendenti potrà essere riconosciuta solo la produttività o, meglio, una somma legata alla performance. Ma il finanziamento per questa via di nuove progressioni economiche porterebbe al disequilibrio del fondo per le risorse decentrate.
Meno problematico, anche se più complesso, sembra essere l’utilizzo dei piani di razionalizzazione, che, a questo punto, dovrebbero essere esclusi da qualsiasi vincolo. Nella stessa condizione appaiono i compensi che specifiche disposizioni di legge destinano all’incentivazione del personale.
Non sarebbe la prima volta che, in tempi di vacche magre, gli interpreti istituzionali forzino la mano verso una posizione maggiormente restrittiva, che potrebbe andare anche oltre il tenore letterale della norma. Così, quella che la disposizione definisce come decurtazione a regime delle risorse secondo l’importo raggiunto nel 2014 diventi un nuovo limite, recuperando, in tal modo, il vincolo del 2010.
Il Sole 24 Ore – 12 gennaio 2015