Sulla Gazzetta ufficiale europea L 35 dell’11 febbraio 2016 è stata pubblicata la Decisione di esecuzione (UE) 2016/180 della Commissione, del 9 febbraio 2016, che modifica l’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri, per quanto riguarda le voci relative a Estonia, Lituania e Polonia [notificata con il numero C(2016) 686].
Dal settembre 2014 nei suini domestici nei comuni distrettuali (rajono savivaldyb?) di Ignalina, Mol?tai, Roki?kis, ?ven?ionys, Utena, Zarasai e nel comune (savivaldyb?) di Visaginas, in Lituania, non sono stati notificati focolai di peste suina africana. Inoltre il controllo delle misure di biosicurezza nelle aziende è stato attuato in modo soddisfacente e i risultati della sorveglianza dimostrano l’assenza del virus della peste suina africana nelle aziende di tali zone della Lituania, il che indica un miglioramento della situazione epidemiologica.
Tali zone di detto Stato membro dovrebbero pertanto essere ora elencate nella parte II dell’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE, anziché nella sua parte III.
Nel dicembre 2015 si è verificato un numero ridotto di casi di peste suina africana nei cinghiali in Estonia, Lituania e Polonia, nelle zone elencate nella parte II dell’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE, nelle strette vicinanze delle zone elencate nella parte I di tale allegato.
Nello stesso periodo si è verificato un caso di peste suina africana nei cinghiali in Estonia, nella zona elencata nella parte I di tale allegato. L’evoluzione della situazione epidemiologica attuale nell’Unione per quanto riguarda la peste suina africana dovrebbe essere tenuta in considerazione nella valutazione del rischio rappresentato dalla situazione zoosanitaria in relazione a tale malattia in Estonia, Lituania e Polonia.
Affinché le misure di lotta contro la malattia possano essere mirate e per prevenire l’ulteriore diffusione della peste suina africana nonché per prevenire inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’Unione e di evitare che paesi terzi introducano ostacoli non giustificati agli scambi, è opportuno modificare l’elenco dell’Unione delle zone soggette a misure di protezione riportato nell’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE per tenere conto dei cambiamenti intervenuti nell’attuale situazione epidemiologica in relazione a tale malattia in Estonia, Lituania e Polonia. Per questo l’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito
11 febbraio 2016