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    Home»Notizie ed Approfondimenti»Peste suina, dalla Regione Lombardia misure di sorveglianza per i rifugi “santuario” in caso di correlazione epidemiologica con focolai confermati
    Notizie ed Approfondimenti

    Peste suina, dalla Regione Lombardia misure di sorveglianza per i rifugi “santuario” in caso di correlazione epidemiologica con focolai confermati

    Cristina FortunatiInserito da Cristina Fortunati21 Settembre 2023Aggiornato:13 Dicembre 2023Nessun commento2 Minuti di lettura
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    Dopo l’individuazione di un focolaio di peste suina africana in un rifugio “santuario” di Sairano Zinasco in provincia di Pavia, in cui erano allevati animali non destinati al consumo, che ha portato alla morte di due suini infetti e all’abbattimento preventivo di altri nove, il dirigente veterinario della Regione Lombardia, Marco Farioli, ha emanato una nota che contiene misure di sorveglianza per questo tipo di strutture.

    Qualora sia confermata una correlazione epidemiologica, anche attraverso la movimentazione di persone, con altri santuari in cui sono presenti suidi, si riportano le attività di controllo ufficiale che, sentito anche OEVR, dovranno essere adottate:

    • Blocco movimentazione per 30 gg in ingresso da applicarsi a tutto il santuario, qualora il luogo di detenzione dei suidi non sia separato fisicamente e gestionalmente dai luoghi dove vengono detenuti gli altri animali, altrimenti il blocco si applica solo ai suidi.
    • Il blocco è riferito sia ad animali che persone, le uniche persone che possono accedere solo quelle strettamente necessarie per il governo degli animali che, in ogni caso, dovranno registrarsi e utilizzare indumenti/calzari monouso/dedicati. A queste persone è fatto assoluto divieto a frequentare altri santuari dove sono detenuti suidi o comunque luoghi dove sono presenti suidi.
    • Le persone che accedono devono essere comunicate al DV competente e per il periodo di sequestro sanitario devono essere sempre le stesse.
    • Il Dipartimento veterjnario effettua una vigilanza periodica al fine di valutare la situazione clinica degli animali e il rispetto delle presenti disposizioni e delle norme di biosicurezza. Tali verifiche devono essere effettuate a tempo 0 e dopo ogni 7 gg fino al termine del periodo di sequestro sanitario. Nel caso fossero presenti eventuali animali morti, dovranno essere effettuati i campionamenti previsti dalle attuali disposizioni.
    • In caso di necessità la vigilanza di cui al punto precedente può essere effettuata anche con il supporto delle forze dell’ordine.

    CIRCOLARE SORVEGLIANZA “SANTUARI” REGIONE LOMBARDIA

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