Sulla Gazzetta ufficiale europea del 1 ottobre 2015 è stata pubblicata la Decisione di esecuzione (UE) 2015/1752 della Commissione, del 29 settembre 2015, che modifica la decisione di esecuzione 2013/426/UE relativa a misure dirette a impedire l’introduzione nell’Unione del virus della peste suina africana da taluni paesi terzi o dalle parti del territorio dei paesi terzi in cui la presenza di tale malattia è confermata e che abroga la decisione 2011/78/UE [notificata con il numero C(2015) 6519].
A seguito delle recenti notifiche di focolai di peste suina africana in Ucraina, le misure vigenti in materia di pulizia e disinfezione di cui alla decisione di esecuzione 2013/426/UE dovrebbero essere estese anche ai veicoli che entrano nell’Unione dall’Ucraina.
L’elenco dei paesi terzi e delle parti del territorio dei paesi terzi in cui la presenza del virus della peste suina africana è confermata, che figura nell’allegato I della decisione di esecuzione 2013/426/UE, dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. (5) La decisione di esecuzione 2013/426/UE si applica fino al 31 dicembre 2015.
Data la situazione epidemiologica sfavorevole nei paesi limitrofi alle frontiere dell’Unione per quanto riguarda la peste suina africana e tenuto conto dell’epidemiologia di questa malattia e delle misure applicabili nell’Unione in rapporto ad essa, è opportuno prorogare tale termine fino al 31 dicembre 2019.
Per questo in base all’articolo 1 del presente regolamento, nell’allegato I della decisione di esecuzione 2013/426/UE, la parola “Ucraina” è aggiunta dopo la parola “Russia”. Inoltre l’articolo 4 bis della decisione di esecuzione 2013/426/UE è sostituito dal seguente: “Articolo 4 bis La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2019”.
Unaitalia – 1 ottobre 2015