Piccole produzioni locali, si amplia il paniere. Produzione e commercializzazione: dalla Regione arrivano nuove regole
La giunta regionale del Veneto, nella seduta di martedì 31 luglio, ha approvato la delibera 1526 che disciplina il paniere e le regole che definiscono la produzione e la commercializzazione delle piccole produzioni locali. Il provvedimento sostituisce la Dgr 2280/2010 e amplia la tipologia di alimenti commercializzabili dall’imprenditore agricolo, mantenendo fermo il principio di materie prime provenienti esclusivamente dalla propria azienda, con lo scopo di ampliare le opportunità di integrazione del reddito dell’imprenditore agricolo attraverso l’utilizzo della filiera corta o cortissima. I Regolamenti del “pacchetto igiene” escludono dal loro campo di applicazione la fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali che forniscono direttamente il consumatore finale.
I prodotti trasformati, in considerazione delle piccole quantità in termini assoluti, possono essere destinati, nell’ambito della provincia sede dell’azienda e delle province contermini, alla somministrazione e/o alla vendita diretta al consumatore finale: presso la propria azienda e presso esercizi di vendita a questa funzionalmente connessi compresa la malga, purché gestiti dal medesimo imprenditore agricolo; nell’ambito di mercati, fiere ed altri eventi/manifestazioni, da parte del medesimo imprenditore agricolo.
Possono altresì essere venduti ad esercizi di commercio al dettaglio, o di somministrazione, in ambito locale che riforniscono direttamente il consumatore finale, purché ubicati nel territorio della provincia in cui è situata l’azienda di produzione e nelle province contermini.
A seguito dei progetti sperimentali iniziati con la DGR n. 2016/2007 e successivamente estesi con le Delibere n. 1892/2008 e n. 2280/2010 e visto l’interesse da parte dei produttori e del territorio, la Giunta regionale prende atto dei risultati delle analisi soddisfacenti sotto il profilo igienico-sanitario, che consentono di sancire requisiti ed indicazioni finalizzate ad ottenere prodotti microbiologicamente sicuri, e disciplina, nel rispetto degli obiettivi di sicurezza alimentare stabiliti per le attività locali, marginali e ristrette, la produzione di un “paniere” di Piccole Produzioni Locali (PPL), al fine di ampliare le opportunità di integrazione del reddito dell’imprenditore agricolo attraverso l’utilizzo della filiera corta o cortissima. (3 agosto 2012 – riproduzione riservata)