E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 129 del 14/05/2013 la Decisione di Esecuzione della Commissione dell’8 maggio 2013 che modifica la decisione 2007/777/CE per quanto riguarda la voce relativa al Messico nell’elenco dei paesi terzi o delle loro parti dai quali è autorizzata l’importazione nell’Unione di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati.
La decisione 2007/777/CE definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano.
L’allegato II parte 2 autorizza le importazioni dal Messico nell’Unione di tali prodotti ottenuti da pollame e da selvaggina da penna, di allevamento e selvatica che sono stati sottoposti al trattamento D.
Nel 2012 si sono registrati numerosi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) del sottotipo H7N3 nello Stato di Jalisco in Messico, in una zona ad alta densità di aziende avicole. L’ultimo focolaio di HPAI di tale epidemia era stato confermato alla fine di settembre 2012 e nel dicembre dello scorso anno il Messico ha dichiarato di aver eredicato la malattia.
Tuttavia, l’8 gennaio 2013 il Messico ha notificato alla Commissione europea lo sviluppo di nuovi focolai di HPAI del sottotipo H7N3 nel pollame negli stati di Aguascalientes, Jalisco e Guanajuato. Lo sviluppo ricorrente di focolai di HPAI nel territorio messicano ha destato preoccupazione sull’efficacia dei provvedimenti adottati in Messico, tra cui le vaccinazioni al fine di prevenire la diffusione dell’HPAI.
Pertanto, dato il rischio che i focolai di tale malattia non siano rilevati in tempo dall’autorità messicana competente, la Commissione ha stabilito che l’importazione o il transito nell’Unione di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano originari di tale paese terzo dovranno essere autorizzati soltanto nel caso in cui vengano sottoposti al trattamento specifico B, secondo quanto precisato nella parte 4 dell’allegato II della decisione 2007/777/CE, essendo tale trattamento più rigoroso di quello attualmente applicabile (D) secondo l’allegato II parte 2.
Tuttavia, per evitare il perturbamento degli scambi, la Commissione ha stabilito un periodo transitorio fino al 15 agosto 2013 nel corso del quale le partite originarie del Messico, comprese quelle trasportate via mare su rotte d’altura, contenenti prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e ottenuti da pollame e selvaggina da penna d’allevamento e selvatica che siano stati sottoposti al trattamento specifico D prima della data in vigore della presente decisione potranno continuare ad essere importate o transitare nell’Unione purchè siano accompagnate da apposito certificato, debitamente compilato e firmato prima del 17 maggio 2013.
L’allegato II, parte 2 della decisione 2007/777/CE è stato pertanto modificato conformemente alla presente decisione.
sicurezzaalimentare.it – 15 maggio 2013