La Corte di Conti ha registrato ieri la circolare numero 5 del 21 novembre 2013, firmata dal ministro per la Pubblica amministrazione e la semplificazione Gianpiero D’Alia, che fornisce i primi indirizzi alle pubbliche amministrazioni sulle misure volte a favorire il superamento del precariato, contenute nel decreto legge 101/2013 sul pubblico impiego divenuto legge. La circolare, disponibile sul sito del Dipartimento della Funzione pubblica, fornisce indicazioni e chiarimenti sulle procedure di reclutamento di personale nelle Pa. Gli obiettivi del decreto sono “razionalizzare e ottimizzare i meccanismi assunzionali”, “garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza ed efficacia dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, valorizzando anche l’esperienza professionale maturata con contratti a tempo determinato” e “favorire la mobilità del personale in eccedenza”.
“Pur non potendo fornire una piena soluzione al problema, vista la difficile situazione della finanza pubblica e le conseguenti limitazioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato – conclude la premessa – le previsioni normative forniscono efficaci strumenti d’intervento”.
La facoltà di accedere a concorsi sarà riconosciuta solo a chi ha cumulato 3 anni di lavoro negli ultimi cinque
dal Sole 24 Ore – Le pubbliche amministrazioni possono passare subito alla proroga dei contratti a termine in scadenza se, nell’ambito del budget disponibile e dei fabbisogni che si determineranno tra il 2013 e il 2016, ci saranno vuoti in organico che verranno colmati tramite concorsi speciali riservati al 50% proprio ai precari. La facoltà di accedere a questi concorsi riservati, vale ricordarlo, sarà riconosciuta solo ai contrattisti che hanno cumulato 3 anni di lavoro negli ultimi 5. Per tutti gli altri precari che non hanno questo requisito non arriverà alcuna proroga.
Ma il personale con contratto flessibile che ha solo il titolo di studio della scuola dell’obbligo ed è stato reclutato tramite i Centri per l’impiego la stabilizzazione è automatica e non dovrà passare per un concorso selettivo. Inoltre, pur nel rispetto dei più stretti limiti introdotti per la stipula di nuovi contratti a termine, le amministrazioni dovranno assumere i vincitori di concorsi in attesa di collocamento senza, tuttavia, che si determini uno scorrimento delle graduatorie fino all’inclusione degli idonei. Resta fermo il divieto, in tutta la Pa, di attivare contratti a termine senza causale mentre la forma di contratto “dominante” è quella a tempo indeterminato.
Eccole le novità principali contenute nella circolare n? 5 del 21 novembre 2013, firmata dal ministro per la Pa e la Semplificazione, Gianpiero D’Alia, che fornisce i primi indirizzi alle amministrazioni sulle misure volte a favorire il superamento del precariato, contenute nel dl 101/2013. Il documento, registrato ieri dalla Corte dei conti, è disponibile sul sito del Dipartimento della Funzione pubblica, fornisce indicazioni e chiarimenti sulle procedure di reclutamento di personale nelle Pa.
Le amministrazioni dovranno ovviamente muoversi nel rispetto dei vincoli di spesa e del turn over ma potranno farlo anche prima che il Dipartimento funzione pubblica abbia realizzato il previsto monitoraggio sul personale che potrebbe essere coinvolto in questa operazione transitoria e valida solo nel quadriennio 2013-2016.
Circolare della Funzione pubblica dà le prime istruzioni sul dl antiprecariato. La Pa deve attingere alle graduatorie preesistenti
da ItaliaOggi – Utilizzo delle graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato anche per fare assunzioni a tempo determinato. Le assunzioni delle categorie protette, nel limite della quota d’obbligo, non sono da computare nel budget assunzionale. Le province possono prorogare fino al 31 dicembre 2014 i contratti di lavoro a tempo determinato per assicurare i servizi. Sono alcune delle indicazioni contenute nella corposa circolare n. 5/2013 della Funzione pubblica diffusa ieri e avente a oggetto «Indirizzi volti a favorire il superamento del precariato. Reclutamento speciale per il personale in possesso dei requisiti normativi. Proroghe dei contratti. Articolo 4 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni» e articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
La circolare firmata dal ministro Gianpiero D’Alia punta a dettare indirizzi applicativi univoci per un’applicazione uniforme del decreto legge in materia di superamento del fenomeno del precariato, rimandando a documenti di prassi successivi l’analisi di dettaglio delle singole novità introdotte dal dl. Le amministrazioni che devono fare assunzioni a tempo determinato, ferme restando le esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, piuttosto che indire procedure concorsuali a tempo determinato, devono dunque attingere alle loro graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. In mancanza, possono attingere a graduatorie di altre amministrazioni mediante accordo, purché riguardino concorsi banditi per la copertura di posti inerenti allo stesso profilo e categoria professionale del soggetto da assumere. Le graduatorie vigenti possono essere utilizzate solo a favore dei vincitori, escluso dunque lo scorrimento per gli idonei.
Il decreto legge interviene, poi, prevedendo procedure di reclutamento speciale transitorie volte al superamento del fenomeno del precariato e alla riduzione dei contratti a tempo determinato. Esse sono consentite dal 1° settembre 2013 al 31 dicembre 2016, e vi si può ricorrere utilizzando una misura non superiore al 50% delle risorse finanziarie disponibili, a normativa vigente, per assunzioni a tempo indeterminato. Le amministrazioni che hanno le condizioni per operare reclutamento speciale ma non lo avviano non possono prorogare i rapporti di lavoro del personale a tempo determinato. L’utilizzo delle graduatorie relative ai passaggi di area banditi anteriormente al 1° gennaio 2010, in applicazione della previgente disciplina normativa, è consentito al solo fine di assumere i candidati vincitori e non anche gli idonei della procedura selettiva. Si sottolinea l’esclusione delle graduatorie relative a concorsi non pubblici.
Le assunzioni delle categorie protette, nel limite della quota d’obbligo, non sono da computare nel budget assunzionale e vanno garantite sia in presenza di posti vacanti, sia in caso di soprannumerarietà.
L’avvio del reclutamento speciale, come del resto l’avvio del reclutamento ordinario, è subordinato tra l’altro alla disponibilità di posti in dotazione organica, all’effettiva capacità assunzionale delle amministrazioni secondo il relativo regime, tenuto anche conto dei vincoli di spesa e delle situazioni di bilancio e all’effettivo fabbisogno. In assenza, scatta un impedimento. È peraltro senz’altro esclusa, sottolinea la circolare, la configurabilità di un diritto soggettivo, in capo agli eventuali interessati, all’avvio del reclutamento speciale.
In merito alle categorie di personale interessate al reclutamento, ordinario e speciale, il documento di prassi rimarca l’esclusione del comparto scuola e di quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale per i quali trova applicazione la disciplina specifica di settore.Poiché il ricorso alle procedure speciali di reclutamento non può prescindere dall’adeguato accesso dall’esterno, le amministrazioni non possono destinare più del 50% del loro budget assunzionale per il reclutamento speciale. Prima delle procedure di reclutamento, con esclusione delle procedure e delle assunzioni relative alle categorie protette, bisogna comunque avviare le procedure di mobilità.
Per meglio realizzare le finalità di superamento del precariato e di riduzione dei contratti di lavoro a tempo determinato, nel reclutamento speciale sono di norma adottati bandi per assunzioni a tempo indeterminato con contratti di lavoro a tempo parziale. I bandi dovranno indicare la percentuale di prestazione lavorativa prevista per l’assunzione a tempo indeterminato rispettando, comunque, il valore minimo di part-time previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto. E sempre a proposito del reclutamento speciale, la circolare specifica che esso non si applica al personale dirigenziale assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato in virtù di disposizioni speciali che tengono conto della specifica ed elevata professionalità di tali soggetti e di un contingente limitato di posti. Inoltre, non si può considerare utile, ai fini della maturazione del requisito richiesto per partecipare alle procedure di reclutamento speciale transitorie, l’anzianità maturata con contratti di lavoro a tempo determinato negli uffici di diretta collaborazione. E non possono essere considerati, ai fini del reclutamento, i rapporti di lavoro relativi al personale proveniente dalla gestione di appalti o di processi di esternalizzazione della p.a.
Tra le altre prescrizioni illustrate, quella che impone la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative alle procedure avviate, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Infine gli enti locali, relativamente ai quali è di interesse il chiarimento secondo cui le province possono prorogare fino al 31 dicembre 2014 i contratti di lavoro a tempo determinato per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi e nel rispetto dei vincoli finanziari, del patto di stabilità interno e della normativa di contenimento della spesa complessiva di personale
5 dicembre 2013 – ©Riproduzione riservata