Il piano triennale che secondo i calcoli governativi potrà stabilizzare fino a 50mila precari del pubblico impiego trova regole a maglie larghe. A definirle è la circolare firmata ieri dalla ministra della Pa Marianna Madia, che fissa la disciplina su procedure e budget da utilizzare per dare il posto fisso agli assunti a termine e ai titolari di contratti flessibili che abbiano tre anni di anzianità negli ultimi otto. La circolare chiarisce che per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico del Ssn restano comunque in vigore anche le norme della finanziaria 2016 che ha previsto i contratti di assunzione straordinaria la cui efficacia è prorogata al 31 dicembre 2019. Ecco tutti i dettagli. LA CIRCOLARE.
Come superare il precariato nelle pubbliche amministrazioni. Lo spiega la circolare 3/2017 del Dipartimento della Funzione pubblica che illustra come applicare il Decreto legislativo 75/2017, uno dei decreti attuativi della riforma Madia.
La circolare dà indicazioni alle amministrazioni pubbliche che potranno partire subito con le assunzioni, a partire da gennaio 2018, per il triennio 2018-2020. Senza aspettare, dunque, il piano triennale dei fabbisogni, tenendo conto però dei limiti derivanti dalle risorse finanziarie a disposizione e delle figure professionali già presenti nella pianta organica. Sarà opportuno che le amministrazioni operino, comunque, una ricognizione del personale potenzialmente interessato e delle esigenze di professionalità da reclutare.
ll testo firmato impone anche il divieto di riproporre nuovi contratti di tipo precario per il futuro e consentirà solo le cosiddette “collaborazioni genuine”. “Il divieto è infatti circoscritto esclusivamente alle professionalità e alle posizioni oggetto delle procedure di reclutamento speciale” si legge nella circolare.
Le amministrazioni che hanno necessità di ricorrere a tipologie di lavoro flessibile dovranno privilegiare, per il reclutamento speciale, “l’utilizzo di risorse di turn over ordinario nel rispetto del principio dell’adeguato accesso dall’esterno”.
In particolare la circolare indica che i primi due commi dell’articolo 20 del Dlgs 75 sono i due “pilastri portanti della possibilità che hanno le amministrazioni di avviare procedure di reclutamento speciale transitorio per il triennio 2018-2020”.
I due commi si applicano a tutto il personale degli Enti del Servizio sanitario nazionale con le stesse modalità previste per tutto il resto del personale della Pubblica amministrazione, Irccs e Izs compresi.
In particolare per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico del Servizio sanitario nazionale, dirigenziale e non, la circolare prevede che “in quanto personale direttamente adibito allo svolgimento delle attività che rispondono all’esigenza, prescritta dalla norma, di assicurare la continuità nell’erogazione dei servizi sanitari, è consentito il ricorso anche alle procedure di cui all’articolo 20 e, per il personale tecnico-professionale e infermieristico, il requisito del periodo di tre anni di lavoro negli ultimi otto anni, previsto dall’articolo 20, commi 1 lettera c) e 2, lettera b), può essere conseguito anche presso diverse amministrazioni del Servizio sanitario nazionale”.
Infatti, sottolinea la circolare, bisogna tener presente che per queste categorie del Ssn, si continuano ad applicare anche le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 543, della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016), la cui efficacia è prorogata al 31 dicembre 2018 per indire le procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2019 per la loro conclusione, e al 31 ottobre 2018 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile come prevede la stessa legge di stabilità per quanto riguarda il fabbisogno di personale e le sue modalità organizzative per garantire il rispetto delle disposizioni dell’Unione europea sull’orario di lavoro “attraverso una più efficiente allocazione delle risorse umane disponibili”.
La circolare ricorda inoltre anche che il comma 543 della legge di stabilità 2016 prevede anche una riserva nelle procedure concorsuali al massimo del 50% dei posti al personale medico, tecnico-professionale e infermieristico in servizio alla data di entrata in vigore della legge di stabilità che abbia maturato alla data di pubblicazione del bando almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile con i medesimi enti. I “precari storici” insomma.
L’articolo 20, come spiega la circolare, consente alle amministrazioni, per il triennio 2018-2020, di bandire procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50% dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che abbia tutti i seguenti requisiti:
a) risulti titolare, successivamente alla data del 28 agosto 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l’amministrazione che bandisce il concorso, compresi i titolari di varie tipologie di contratto flessibile, quali ad esempio anche le collaborazioni coordinate e continuative;
b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l’amministrazione che bandisce il concorso. In tale requisito di anzianità è possibile sommare periodi riferiti a contratti diversi, anche come tipologia di rapporto, purché riferiti alla stessa amministrazione e alla stessa attività.
Dal punto di vista delle risorse finanziarie, il piano di reclutamento speciale previsto in via transitoria dall’articolo 20 consente di utilizzare, in deroga al regime ordinario delle assunzioni e per superare il precariato, le risorse dell’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010 (limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009 per il personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa), calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017.
Queste risorse, quindi, possono elevare i limiti ordinari finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, “purché siano destinate per intero alle assunzioni a tempo indeterminato del personale in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 20 e nel rispetto delle relative procedure”.
Le amministrazioni devono essere in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale e prevedere nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione del valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto previsto all’articolo 9, comma 28. Le stesse risorse dovranno coprire anche il trattamento economico accessorio “e conseguentemente, solo ove necessario, andranno ad integrare i relativi fondi oltre il limite previsto dall’articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017”.
Per dare attuazione all’articolo 20 le amministrazioni possono utilizzare, in aggiunta anche le risorse finanziarie previste assunzioni nel triennio 2018-2020, al netto di quelle da destinare alle assunzioni a tempo indeterminato con procedure di reclutamento ordinario a garanzia dell’adeguato accesso dall’esterno. (Quotidiano sanità)
Precari pubblico impiego. Firmata la circolare attuativa del piano triennale per il posto fisso. Doppio budget e niente precedenza alla mobilità
Il piano triennale che secondo i calcoli governativi potrà stabilizzare fino a 50mila precari del pubblico impiego trova regole a maglie larghe. A definirle è la circolare firmata ieri dalla ministra della Pa Marianna Madia, che fissa la disciplina su procedure e budget da utilizzare per dare il posto fisso agli assunti a termine e ai titolari di contratti flessibili che abbiano tre anni di anzianità negli ultimi otto.
Proprio sui fondi destinabili a questo obiettivo arriva un chiarimento importante. Le stabilizzazioni potranno essere finanziate sia con le risorse ordinarie del turn over, sia con quelle che normalmente si possono dedicare ai contratti flessibili. Queste ultime sono indicate dall’articolo 9, comma 28, del Dl 78/2010, che fissa il tetto del 50% rispetto alla spesa per contratti flessibili del 2009: la circolare indica però una base di calcolo aggiornata, offerta dalla media del triennio 2015/2017.
Anche sul piano delle procedure, la circolare apre una sorta di corsia preferenziale per le stabilizzazioni. Il reclutamento straordinario, spiega Palazzo Vidoni, presenta «un interesse prevalente rispetto alla mobilità», per cui prima di aprire le porte ai precari non è necessario chiamare eventuali dipendenti disposti al trasloco. L’unica priorità è rappresentata dall’eventuale personale in disponibilità, che ha una posizione giuridica più forte.
Per decidere i confini della platea da stabilizzare, le amministrazioni dovrebbero far riferimento al sistema dei fabbisogni, chiamato a sostituire le piante organiche, che però entrerà a regime a marzo (sono ancora attese le Linee guida di Funzione pubblica sul punto). Chi vorrà avviare la macchina a gennaio, quindi, dovrà censire le persone potenzialmente interessate alla stabilizzazione e le professionalità necessarie all’amministrazione. Il programma, oltre a definire i meccanismi (con riserva nelle selezioni fino al 50% per i titolari di contratti flessibili non passati da un concorso), dovrà certificare che le nuove assunzioni non fanno saltare i conti.
La circolare si occupa poi delle discipline specifiche per i singoli settori. Negli enti di ricerca la stabilizzazione può riguardare anche gli assegnisti mentre in sanità, nonostante la proroga di un anno del reclutamento straordinario avviato nel 2015, medici, tecnici e infermieri potranno salire anche sul nuovo treno. Nei Comuni la chance è chiusa solo se l’ente non ha mai rispettato i vincoli di finanza pubblica fra il 2012 e il 2016: un parametro che non esclude nessuno. (Gianni Trovati – Il Sole 24 Ore)
24 novembre 2017