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Precari Pa, nuova circolare Madia con le linee guida per la stabilizzazione in attuazione della legge di bilancio. Ma le assunzioni non potranno far crescere i fondi decentrati

Nuova circolare Madia (n. 1 del 2018) per spiegare la legge di Bilancio 2018: risorse aggiuntive per coprire il trattamento economico del personale assunto a tempo indeterminato; per il personale del SSN è confermata l’indicazione contenuta nella circolare n. 3 del 2017 ricordando che la legge di Bilancio ha sostituito il comma 11 dell’articolo 20 del d.lgs. 75/2017; per quanto riguarda il trattamento economico accessorio le indicazioni contenute nella prima circolare – la 3 del 2017 –  sono modificate nel senso che questo graverà esclusivamente sul fondo calcolato in base alla legge e a quanto previsto dal Dlgs 75/2017.

La circolare della Funzione Pubblica n. 1 /2018

Risorse in più per sanare i precari con la legge di Bilancio 2018 – 19 mln per 2018, 50 milioni per il 2019 e 70 per il 2020 e 90 milioni a decorrere dal 2021 – e nuova circolare (la N. 1/2018) della Funzione pubblica con cui il ministro Madia spiega i nuovi vantaggi.

Le risorse aggiuntive, spiega la circolare, dovranno coprire il trattamento economico del personale assunto a tempo indeterminato.

E per quanto riguarda il trattamento economico accessorio le indicazioni contenute nella prima circolare sono modificate nel senso che questo  graverà esclusivamente sul fondo calcolato in base alla legge e a quanto previsto dal Dlgs 75/2017, che applica la riforma Madia.

Per il personale degli enti del Ssn è confermata l’indicazione contenuta nella circolare n. 3 del 2017, ma si ricorda anche che la legge 205/2017 (legge di Bilancio) ha sostituito all’articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017, le parole: «tecnico-professionale e infermieristico del Servizio sanitario nazionale» con “dirigenziale e no, di cui al comma 10”.

La nuova circolare ricorda e conferma anche la proroga prevista dalla legge di Bilancio per i lavoratori socialmente utili le cui convenzioni sono  prorogate  al  31  dicembre 2018 “senza nuovi o  maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.

Infine, la circolare ricorda anche l’ulteriore proroga degli incarichi di collaborazione al 1° gennaio 2019.

Le stabilizzazioni «tagliano» l’integrativo

Pa. La Funzione pubblica cambia rotta: le assunzioni non potranno far crescere i fondi decentrati
Le stabilizzazioni dei precari finanziate dirottando a questo scopo le risorse per i contratti flessibili non potranno aumentare i fondi decentrati. La correzione di rotta arriva dalla circolare 1/2018 della Funzione pubblica, firmata ieri dalla ministra della Pa Marianna Madia, che per andare incontro alle obiezioni sollevate dalla Corte dei conti modifica le indicazioni sul punto date dal dipartimento a novembre, con la circolare 3/2017.
Un breve riassunto delle puntate precedenti aiuta a chiarire la questione. La riforma della Pa (decreto legislativo 75/2017) ha introdotto un piano straordinario per dare in tre anni il posto fisso ad almeno 50mila precari storici della Pa, con tre anni di anzianità maturati negli ultimi otto. Le istruzioni di fine novembre hanno allargato il più possibile le maglie, per facilitare l’apertura delle porte ai precari.
In quest’ottica, le regole permettono di finanziare le stabilizzazioni anche con le risorse destinabili ai contratti flessibili (e indicate dall’articolo 9, comma 28 del Dl 78/2010, che nella lettura aggiornata proposta a novembre dalla stessa circolare 3/2017 fissa il limite al 50% della spesa media destinata allo stesso scopo nel 2015/17). E per completare il quadro, la circolare di novembre permetteva di integrare i fondi decentrati, quelli che finanziano le voci integrative dello stipendio.
L’idea non è piaciuta ai magistrati contabili, e le nuove istruzioni tornano indietro. Anche in caso di stabilizzazioni finanziate con le risorse per i contratti flessibili, il tetto per i fondi decentrati è inalterato, e non permette di superare le risorse stanziate nel 2016.
Un allargamento arriva invece per le gestioni associate dei Comuni. Il calcolo dei requisiti (tre anni di anzianità maturata negli ultimi otto anni) si potrà tener conto dei periodi di lavoro svolti presso tutte le amministrazioni associate, e non solo in quella che procede all’assunzione.

Gianni Trovati – Il Sole 24 Ore – 24 gennaio 2018

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