L’ormai nota Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 26 novembre 2014 ha ingenerato molte aspettative in tutti i precari delle pubbliche amministrazioni, ivi compreso il SSN, non ultimo nei dirigenti medici e veterinari; aspettative che hanno trovato massima attenzione da parte del SIVeMP così come da parte di numerose altre OO.SS. di categoria.
L’Ufficio legale del SIVeMP, in accordo con la Segreteria Nazionale e con l’ausilio dei nostri legali, ha tuttavia ritenuto prudente svolgere una più attenta disamina della problematica, considerate le non poche variabili che quasi subito sono emerse quali ragionevoli elementi di dubbio rispetto alle possibili azioni validamente esperibili in sede giurisdizionale.
Già il 4 dicembre 2014 su il Sole 24 Ore Sanità compariva un’articolata riflessione di Stefano Simonetti; la quale poneva dubbi, la cui fondatezza è stata confermata anche dai nostri legali, circa la possibilità, per i pubblici dipendenti precari, ivi compresi quelli del SSN, di ottenere l’auspicata “stabilizzazione” per via giudiziaria, seppure molti possano vantare periodi di “precariato continuativo” ben superiore ai 36 mesi.
I nostri legali evidenziano in proposito come, allo stato, risulti difficilmente superabile il vincolo costituzionale (art. 97 comma 3) che, “tradotto” anche nel D.Lgs. 165/2001 art. 36 comma 5, impedisce l’accesso a tempo indeterminato nei ruoli della P.A. per via diversa da quella del pubblico concorso; impedimento che, in quanto “costituzionale”, seppure “contraddetto in via generale” dal legislatore con il D.Lgs. 368/2001, ben difficilmente potrebbe essere disatteso in sede giurisdizionale, nonostante anche il l’orientamento del legislatore e del Giudice dell’Unione Europea, per noi chiaramente condivisibile, oltre che conforme ai menzionati principi generali sanciti dal nostro legislatore.
Sicché, in detta sede giurisdizionale, i veterinari dirigenti e specialisti ambulatoriali (la posizione affermata dalla CGE tenderebbe ad escludere, per quanto ci riguarda, i rapporti di lavoro di altra tipologia) che abbiano subito ovvero stiano subendo situazioni di “illegittimo precariato” (rapporti di lavoro a tempo determinato protratti per oltre 36 mesi continuativi), ferme restando le ulteriori considerazioni proposte dal succitato articolo, relative – specificamente – al personale sanitario, per quanto applicabili alla dirigenza, non potrebbero chiedere, con sufficienti prospettive di successo, alcuna “stabilizzazione”; potrebbe invece essere a buon titolo vantato, da parte dei citati soggetti, fermi i termini prescrizionali decennali, il risarcimento del danno (morale, esistenziale, per perdita di chance).
Non ultimo, ma previo esame individuale di ciascuna situazione, poiché la Corte europea ha individuato come specificamente risarcibile il danno derivante dalla mancata maturazione di scatti di anzianità ovvero istituti assimilabili, i nostri legali ritengono comunque possibile lamentare, per le situazioni di “lungo precariato”, anche la mancata maturazione dello scatto quinquennale dell’indennità di esclusività e la correlata retribuzione dello stesso che, pure nel cosiddetto periodo di “blocco stipendiale”, non poteva essere negata.
Alla luce di quanto sopra, i colleghi veterinari interessati ad avviare azioni legali, trovandosi in possesso dei succitati requisiti, possono rappresentare, entro il 31 marzo p.v., la propria posizione ed il correlato interesse a mezzo e-mail all’indirizzo tutelalegale@sivemp.it .
Soltanto dopo che sia stato acclarato il numero degli interessati e, da parte dei nostri legali, sia stata verificata la sussistenza di una concreta e valida legittimazione ad agire in capo a ciascuno, risulterà definibile la misura del sostegno che il Sindacato potrà offrire, nel massimo possibile, agli iscritti danneggiati.
Il Responsabile dell’Ufficio legale SIVeMP
Mauro Gnaccarini
9 febbraio 2015