Close Menu
Sivemp VenetoSivemp Veneto
    Facebook X (Twitter) RSS
    Facebook X (Twitter) RSS
    Sivemp VenetoSivemp Veneto
    ISCRIVITI
    • Home
    • Chi siamo
    • Iscriviti
    • Diventa sostenitore
    • Archivio Notizie
      • Attività Sindacale
        • Dalla convenzionata
        • Segreteria regionale
      • Formazione
        • Eventi E.C.M SIMEVEP
        • Appuntamenti
      • Novità normative
        • Contratto
        • Dal Ministero
        • Dalle ULSS
        • Dall’Europa
        • Dalla Regione
        • Sentenze
      • Temi
        • Lavoro
        • Professione
        • Previdenza
        • Politiche sanitarie
        • Sicurezza alimentare
        • Sanità animale
        • Anagrafe degli animali
        • Malattie trasmissibili
        • Allevamenti
        • Benessere Animale
        • Biosicurezza
        • Farmaci veterinari
        • Contaminanti e residui
        • Mangimi e sottoprodotti
        • Igiene urbana
      • Dicono di noi
      • La nostra vetrina
    • Contatti
    Sivemp VenetoSivemp Veneto
    Home»Notizie ed Approfondimenti»Prescrizione breve per i medici. Cinque anni per l’azione risarcitoria contro i camici bianchi, al paziente l’onere della prova. Ieri in Gazzetta la legge sulla responsabilità professionale
    Notizie ed Approfondimenti

    Prescrizione breve per i medici. Cinque anni per l’azione risarcitoria contro i camici bianchi, al paziente l’onere della prova. Ieri in Gazzetta la legge sulla responsabilità professionale

    Cristina FortunatiInserito da Cristina Fortunati19 Marzo 2017Nessun commento3 Minuti di lettura
    Facebook Twitter LinkedIn Telegram Pinterest Tumblr Reddit WhatsApp Email
    Condividi
    Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

    La legge 8 marzo 2017 n. 24 («Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie») è stata pubblicata ieri sulla Gazzetta. La piena applicabilità, a regime, sarà raggiunta solo con l’emanazione dei molti decreti attuativi previsti, ma numerose e di sostanza sono le norme immediatamente applicabili. Di queste, le principali portano sin da subito (la legge entrerà in vigore tra 15 giorni) a modifiche sostanziali soprattutto per operatori sanitari e strutture.

    L’articolo 4, ad esempio, obbliga le aziende sanitarie a fornire ai diretti interessati, nel rispetto del dovere di trasparenza pure richiamato, entro sette giorni dalla richiesta, la documentazione sanitaria disponibile e relativa alla vicenda clinica che ha coinvolto il paziente. Le eventuali integrazioni documentali non potranno essere fornite oltre il trentesimo giorno dalla presentazione della richiesta.

    Certamente, però, le norme di maggiore impatto sono quelle contenute negli articoli 6 e 7 che disciplinano, la prima, una ipotesi di non punibilità del medico per imperizia qualora lo stesso abbia rispettato le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali.

    Quanto, invece, all’articolo 7, la novella introduce quello che è già stato ribattezzato il «doppio binario» della responsabilità civile, ponendo da un lato la natura contrattuale del vincolo tra azienda sanitaria e paziente e, dall’altro, la natura extracontrattuale della responsabilità imputabile in ipotesi all’operatore dipendente o comunque inquadrato nella struttura, salva l’ipotesi che lo stesso medico abbia assunto contrattualmente un impegno con il proprio cliente.

    Questa distinzione determinerà uno sdoppiamento dei canoni dell’azione giudiziaria e della natura istruttoria dell’indagine sul piano civile tra medico e ospedale. Da un lato, infatti, l’onere della prova circa la natura illecita della condotta del medico e del rapporto causale col danno lamentato è posto, dalla natura extracontrattuale della responsabilità, a carico del paziente che agisca lamentando un danno. Nel contesto della responsabilità contrattuale della struttura, invece, l’onere della prova è invertito a favore del paziente che potrà limitarsi a dedurre in giudizio l’inadempimento qualificato e tecnico dell’ente ove fu curato. Né di minor conto è il regime della prescrizione del diritto al risarcimento che passa dai dieci anni (per la responsabilità contrattuale) ai cinque anni in caso di azione risarcitoria intentata contro il sanitario.

    Altre norme poi sono di immediata applicazione e riguardano le nuove regole procedurali del giudizio risarcitorio intentato dal paziente. L’articolo 8, infatti, rende fin da subito obbligatorio prima di avviare una causa, l’esperimento di un tentativo di conciliazione giudiziale con lo strumento dell’Atp (Accertamento tecnico preventivo) nel quale un consulente medico nominato dal giudice valuterà i profili di responsabilità e di danno, invitando le parti a una conciliazione. L’attore, dunque, fin dai giudizi promossi dopo l’entrata in vigore della legge 24/2017, dovrà prima avviare questo tentativo (in alternativa alla mediazione già oggi obbligatoria), finalizzato alla composizione della lite e a evitare il possibile contenzioso. Anche l’articolo 9 avrà impatto immediato, ponendo limiti all’azione di rivalsa contro il medico, tanto sul piano dei tempi (entro un anno dal pagamento del danno), quanto sul piano dell’entità massima di esposizione economica del sanitario (tre annualità retributive lorde). (Vai alla fonte)

    Intermediachannel – da Il Sole 24 Ore – 19 marzo 2017

    Post Views: 194
    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Telegram Email
    SeguenteIl ministro Lorenzin: «Commissariate le Regioni inadempienti. Tra i prossimi interventi in agenda c’è anche la revisione dei ticket»
    Precedente Approvato in Cdm schema di decreto per l’obbligo di indicazione dello stabilimento in etichetta. Mipaaf, reintrodotto a garanzia di consumatori e  tracciabilità
    Cristina Fortunati
    • Website

    Potrebbe interessarti anche

    Blue Tongue: come si stanno muovendo Toscana e Sardegna

    5 Marzo 2025

    Registro Italiano Sindrome Emolitico Uremica, nella seconda metà del 2024 crescono i casi rispetto all’anno precedente

    23 Febbraio 2025

    Alla sala Orus dell’ IzsVe, il 22 febbraio verrà eletta la nuova Segreteria regionale del SIVeMP Veneto

    6 Febbraio 2025
    Scrivi un commento

    Comments are closed.

    Residui di farmaci veterinari negli alimenti: la non conformità rimane bassa nel 2023

    5 Marzo 2025

    Fuga medici all’estero. “In Italia non solo stipendi più bassi, ma anche pressione fiscale eccessiva”

    5 Marzo 2025

    Aviaria ad alta patogenicità, il Ministero istituisce la zona di attenzione fino al 15 marzo

    5 Marzo 2025

    Antibiotici, in Italia aumentano consumi e uso improprio. Il report Aifa

    5 Marzo 2025

    Blue Tongue: come si stanno muovendo Toscana e Sardegna

    5 Marzo 2025

    Il SIVeMP (Sindacato italiano veterinari di medicina pubblica) propone per i propri iscritti: la tutela sindacale sul piano morale, formativo, professionale, giuridico ed economico; la promozione e l’aggiornamento scientifico, tecnico, organizzativo e gestionale; la consulenza in materia di tutela assistenziale, previdenziale e pensionistica integrativa.

    Chi Siamo
    • Home
    • Chi siamo
    • Iscriviti
    • Diventa sostenitore
    • Archivio Notizie
    • Contatti
    Contatti - SONIA LAVAGNOLI
    • segretariofvmveneto@sivempveneto.it
    • certificata@pec.sivempveneto.it
    • +39 339 2538475
    • Via Danilo Preto, 1B - 37133 Verona (VR)
    Facebook
    X (Twitter)
    RSS
    © 2026 Sivemp Veneto - CF 97611610581
    • Privacy Policy
    • Cookie Policy

    Digita sopra e premi Invio per cercare. Premi Esc per annullare.