L’Intersindacale della dirigenza medica e sanitaria ha inviato a tutte le aziende sanitarie del Veneto una diffida legale in merito all’applicazione della delibera regionale 1907 del 2015 relativa all’effettuazione di prestazioni radiologiche ed ambulatoriali nei giorni festivi, di sabato e nelle ore serali dei giorni feriali da parte del personale medico. Dalla diffida, predisposta dallo studio legale Scagliotti per conto di Aaroi Emac, Anaao Assomed, Cimo, Cisl medici, Fasid e Fvm, si evince con chiarezza che le decisioni prese in merito dalla Regione Veneto sono in palese contrasto con le disposizioni del Ccnl vigente e rischiano di creare violazioni delle disposizioni presenti nella legge 66/2003 in riferimento al riposo minimo quotidiano post attività lavorativa. La diffida legale è stata volutamente indirizzata anche ai direttori delle Unità operative complesse delle aziende sanitarie, perchè ad essi spetta la formulazione e la responsabilità dell’organizzazione del lavoro di ciascun medico (piani di lavoro), e ai direttori sanitari a cui spetta invece l’obbligo della verifica e controllo.
Le organizzazioni sindacali, come si ricorderà, avevano impugnato la Dgr 1907/2015 davanti al Tar Veneto. Con ordinanza del 21 aprile 2016 i giudici amministrativi hanno rigettato la sospensiva richiesta nel ricorso. Va ovviamente precisato che tale pronuncia contiene solo una valutazione sommaria delle ragioni dei ricorrenti ed ha pertanto carattere del tutto provvisorio, in attesa della decisione definitiva che arriverà con il giudizio di merito.
Nella diffida si fa peraltro notare come la stessa delibera regionale non consenta, almeno per ora, l’assegnazione del personale alle prestazioni serali in regime “ordinario”. In essa infatti si mette in relazione tale attività con le programmate assunzioni, disponendo testualmente che “Per il tempo necessario al perfezionamento delle assunzioni, ovvero nell’ipotesi in cui tali assunzioni non siano necessarie in rapporto alla domanda di pretìstazioni, le aziende potranno utilizzare le predette risorse per acquisire, su base volontaria, attività aggiuntive alle condizioni normative ed economiche stabilite dal citato articolo 55, comma 2 del Ccnl 8 giugno 2000 e all’articolo 14, comma 6 del Ccnl del 3 novembre 2005”.
“Va da sé, dunque, si legge nella diffida, che la delibera ha strettamente correlato l’attività ‘ordinaria’ nelle ore serali al realizzarsi delle condizioni dell’effettiva assunzione di personale, ritenuta peraltro eventuale, in quanto rapportata all’effettiva necessità di integrare la dotazione laddove il personale in servizio non fosse sufficiente anche in rapporto alle disposizioni in materia di riposi e di durata dell’orario di lavoro contenute Dlgs 66/2003 ad assicurare le predette prestazioni”.
“Dal complesso delle indicazioni della regione, dunque, si ricava che l’assegnazione alle prestazioni ordinarie serali è subordinata sia all’effettiva necessità di integrazione dell’organico, sia alla conclusione delle relative procedure – conclude la diffida – dovendosi altrimenti far ricorso, come espressamente indicato in delibera, all’acquisto di prestazioni. Ogni diversa applicazione sarà portata all’attenzione del giudice del lavoro”.
La diffida inviata alle Ulss
A cura Ufficio stampa Sivemp Veneto
18 maggio 2016