Donne optanti e prepensionamenti sono al centro della circolare 73 emanata ieri dall’Inps che si sofferma sui nuovi termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio/ rapporto previsti dall’ultima legge di Stabilità 2014. Per i dipendenti pubblici che maturano il diritto a pensione dopo il 2013, il trattamento sarà messo in pagamento in un’unica soluzione se di importo non superiore a 50mila euro, mentre per quelli di importo superiore, ma inferiore o uguali a 100mila euro, il pagamento avverrà in due tranche con il differimento di un anno tra il primo di 50mila e la differenza. Se la prestazione dovesse risultare superiore a 100mila euro, la dilazione sarà prolungata di un ulteriore anno per la parte eccedente tale ultima soglia. I trattamenti comunque non sono messi in pagamento immediatamente rispetto alla data di cessazione dal servizio
Ma subiscono un differimento a seconda della causa che determina l’estinzione del rapporto: entro 105 giorni per i decessi e le inabilità, non prima di 24/27 mesi per le dimissioni volontarie, 12/15 mesi in tutti gli altri casi.
Su questo argomento assume particolare rilevanza la posizione assunta dall’Inps in materia di regime sperimentale, conosciuto anche come “donne optanti”. L’istituto di previdenza precisa che il perfezionamento del requisito anagrafico (57 anni 3 mesi) e contributivo (35 anni) non può essere considerato come un autonomo requisito per il diritto alla pensione se non si verifica anche la cessazione del rapporto di lavoro. Tale orientamento assume maggior rilevanza anche in considerazione della temporaneità del regime sperimentale che può essere esercitato non oltre il 31 dicembre 2015.
Requisiti ancora più stringenti in relazione ai prepensionamenti che le pubbliche amministrazioni possono attivare in forza del Dl 95/2012 e della circolare 4/2014 emanata dal Dipartimento della Funzione pubblica. Per le posizioni dichiarate in soprannumero o in eccedenza, i lavoratori possono continuare ad accedere alla pensione con i vecchi requisiti a condizione che perfezionino il diritto a riscuotere il trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2016. In deroga al regime generale, però, il termine di pagamento del trattamento di fine servizio/rapporto non decorre dalla data di cessazione dal servizio secondo le regole ante decreto “salva Italia” bensì dalla data in cui il personale maturerebbe il teorico diritto secondo le regole introdotte dalla riforma Monti-Fornero. Il differimento potrà arrivare anche fino a 5 anni.
Il Sole 24 Ore – 6 giugno 2014