A maggio il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto (Tfr) accantonate al 31 dicembre 2013 è pari a 0,765056. L’articolo 2120 del codice civile stabilisce che alla fine di ogni anno la quota di Tfr accantonata deve essere rivalutata. Per determinare il coefficiente di rivalutazione del Tfr, o delle anticipazioni, si parte dall’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati “senza tabacchi lavorati” diffuso ogni mese dall’Istat. L’indice per aprile è pari a 107,3.
A partire dai dati di gennaio 2011 la base di riferimento dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati è il 2010 (la base precedente era 1995 = 100). La differenza in percentuale rispetto a dicembre 2013, su cui si calcola il 75%, è 0,186741. Pertanto il 75% è 0,140056. A maggio il tasso fisso è pari a 0,625. Sommando quindi il 75% (0,140056) e il tasso fisso (0,625), si ottiene il coefficiente di rivalutazione 0,765056.
In caso di corresponsione di una anticipazione del Tfr, il tasso di rivalutazione si applica sull’intero importo accantonato fino al periodo di paga in cui l’erogazione viene effettuata. Per il resto dell’anno l’aumento si applica, invece, solo sulla quota al netto dell’anticipazione, quella che rimane a disposizione del datore di lavoro.
Non è soggetta a rivalutazione la quota di Tfr versata ai fondi di previdenza complementare. Deve invece essere rivalutata a cura del datore di lavoro la quota di Tfr maturata dal dipendente di una azienda con più di 50 dipendenti, che non ha aderito alla previdenza complementare. Come stabilito dal comma 755 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2007, il Tfr maturato dai questi lavoratori a decorrere dal 1? gennaio 2007 deve essere trasferito al Fondo di tesoreria presso l’Inps. Tuttavia anche se il datore di lavoro non ha più la disponibilità finanziaria delle somme maturate dal lavoratore, dovrà ugualmente gestirle dal punto di vista contabile, compresa la rivalutazione delle quote.
Il Sole 24 Ore – 14 giugno 2014