Con il messaggio 5280/14 l’Inps ha definito le modalità per l’istanza di ricalcolo del trattamento pensionistico da parte dei titolari di pensione anticipata nel regime misto liquidata con riduzione.
Si ricorda, sul punto, che la riforma di fine 2011 ha previsto che, qualora l’accesso al pensionamento anticipato avvenga a un’età inferiore a 62 anni, si applica la penalità dell’1% per ogni anno d’anticipo rispetto ai 62, elevata al 2% per ogni ulteriore anno di anticipo rispetto ai 60 anni. Fino al 31 dicembre 2017 le penalità non troveranno applicazione qualora la contribuzione derivi da: prestazione effettiva di lavoro, astensione obbligatoria per maternità, assolvimento degli obblighi di leva, infortunio, malattia, Cig ordinaria. Grazie a ulteriori interventi previsti nel Dl 101/13, dalla legge 147/13 e dal Dlgs 151/01 sono stati inseriti anche i periodi di assenza per la donazione di sangue e di emocomponenti, quelli derivanti da congedi parentali di maternità e paternità, nonché i congedi e permessi mensili concessi ai genitori di portatori d’handicap e i periodi di prolungamento del congedo parentale fruiti entro l’ottavo anno di vita del bambino.
L’inserimento di questi nuovi periodi comporta il ricalcolo del trattamento pensionistico e la corresponsione dei relativi arretrati. A questo fine – chiarisce l’Inps – deve essere riconosciuto il ricalcolo della pensione con effetto dal 1? novembre 2013 per le donazioni di sangue e i congedi maternità e paternità e dal 1?febbraio 2014 per i permessi relativi a portatori di handicap e prolungamento di congedo parentale nel caso di pensioni anticipate con decorrenza dal 1?giorno del mese successivo a quello della maturazione dei contributi (2 gennaio per le pensioni anticipate in cui è prevista la decorrenza inframensile, comme avviene per i pensionati ex Inpdap).
Il Sole 24 Ore – 12 giugno 2014