Introdotto di recente, con la legge di Stabilità 2016, il meccanismo che impedisce una rivalutazione negativa delle pensioni dovrà essere impiegato alla prima occasione utile, cioè a gennaio dell’anno prossimo. In base ai dati pubblicati ieri dall’Istat, la variazione media definitiva del 2015 rispetto al 2014 dell’indice nazionale dei pressi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi, è stata pari a -0,1 per cento. Questo indice è utilizzato come parametro per l’aggiornamento annuale delle pensioni in pagamento. Quindi, tecnicamente, gli importi degli assegni previdenziali e assistenziali 2016 dovrebbero essere inferiori a quelli dell’anno precedente. Tuttavia ciò non accadrà, perché con il comma 287 della legge 208/2015 è stato stabilito che «con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell’indice Istat dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati…non può risultare inferiore a zero».
Dunque gli importi delle pensioni 2016 rimarranno uguali a quelli del 2015. Dal punto di vista pratico, l’adeguamento alla variazione dei prezzi viene effettuato in due fasi. Nella prima si adotta un valore provvisorio sulla base della variazione dell’indice di riferimento nei primi 9 mesi dell’anno. Così, con decreto ministeriale, nel mese di novembre 2015 è stato deciso di adottare una rivalutazione provvisoria pari a zero da applicare agli importi in pagamento dal 2016 (perché la rivalutazione ha sempre effetto sull’anno successivo a quella su cui è calcolata).
Poi, nel mese di gennaio dell’anno seguente, in questo caso il 2017, si effettua un eventuale conguaglio sulla base del valore definitivo, se quest’ultimo risulta più alto o più basso di quello provvisorio. Ebbene, poiché il valore definitivo del 2015 è -0,1%, all’inizio dell’anno prossimo ci dovrebbe essere un conguaglio negativo riferito al 2016. Invece scatterà il meccanismo di tutela che impedirà una riduzione degli importi tramite conguaglio.
La decisione però al momento non è ufficiale e, al pari di quanto avvenuto in passato, dovrebbe diventarlo con un decreto ministeriale pubblicato a novembre.
Tuttavia, sempre dal punto di vista pratico, salvo ulteriori interventi normativi, a gennaio 2017 gli importi subiranno comunque una decurtazione una tantum. Questo perché, sempre con la legge di Stabilità (comma 288), è stato deciso di rinviare di un anno il conguaglio negativo che si sarebbe dovuto applicare sulla pensione di questo mese.
Infatti per il 2014 è stato adottato un indice di rivalutazione provvisorio dello 0,3%, mentre quello definitivo è dello 0,2 per cento. Di conseguenza sarebbe dovuto scattare il recupero pari a 0,1 punti percentuali moltiplicato per le tredici mensilità erogate nel corso del 2015. Si tratta di importi contenuti: tra 16 e 20 euro per chi incassa pensioni lorde mensili che oscillano tra 1.400 e 3.000 euro.
Il rallentamento dell’economia che si protrae da alcuni anni ha determinato così, per la prima volta, due conseguenze sulle pensioni. L’anno scorso il governo ha dovuto tamponare l’effetto dell’oscillazione negativa del Pil quinquennale, a cui è collegata la rivalutazione dei contributi previdenziali accantonati. Ora è la volta dell’importo delle pensioni in pagamento, collegate alla variazione annuale dei prezzi.
Matteo Prioschi – Il Sole 24 Ore – 17 gennaio 2016