Con la legge 189/2012 la scelta si complica e la metà delle Regioni è inadempiente. A un anno esatto dall’entrata in vigore della legge 189/2013 (decreto Balduzzi) si può fare il punto sui vari interventi previsti. In realtà la verifica è molto focile perché quasi tutti gli articoli del decreto sono irrealizzati o necessitano ancora di norme attuative.
Niente sulle cure primarie, non parliamo della libera professione, si aspettano ancora i decreti sulla responsabilità professionale e sulla normativa antincendio. Tutti questi interventi legislativi erano programmatici e comportavano normativa di secondo livello per la loro messa a regime. Peraltro molti degli aspetti toccati dal decreto necessitavano – più che di norme applicative – di finanziamenti dedicati, a volte notevoli come nel caso delle cure primarie. L’unico intervento andato a regime è quello che concerne le nuove selezioni per direttore di struttura complessa.
L’articolo 4 del DI n. 158 aveva fissato i princìpi generali (commissioni sorteggiate, reintroduzione del punteggio, massima trasparenza) lasciando poi alle singole Regioni la disciplina dei criteri e delle procedure per lo svolgimento delle selezioni, in ossequio alla ripartizione delle competenze secondo l’articolo 117 della Costituzione. La Conferenza delle Regioni il 28 febbraio 2013 ha approvato un documento di linee guida standard per garantire omogeneità tra le Regioni. In seguito, circa metà delle Regioni ha adottato le proprie linee guida e a luglio è stato perfezionato l’accordo in Stato-Regioni per la tenuta dell’elenco nazionale dei direttori di struttura complessa dal quale vanno sorteggiati i commissari, per cui oggi in molte aziende si possono svolgere le selezioni per coprire incarichi di struttura complessa sanitaria. Nelle Regioni che non hanno diramato le direttive le selezioni non possono essere svolte perché le norme stabilite direttamente dal decreto e il documento regionale di febbraio non sono sufficienti.
L’analisi delle linee guida emanate dalle Regioni che l’hanno fatto per la nomina dei primari è stata condotta per Il Sole-24 Ore Sanità da Stefano Simonetti, già dirigente Aran per i contratti della sanità e poi direttore amministrativo di Asl e aziende ospedaliere.
Le indicazioni generali. Tutte le linee guida contengono come introduzione una rassegna della normativa e delle più significative interpretazioni passate, allineandosi al documento della Conferenza. Così come alcuni aspetti definiti dalle linee guida standard sono stati ripresi integralmente: l’adeguata pubblicità (su Bur integrale, su Gu per estratto, sul sito aziendale), due macroaree di valutazione, obbligo di indicare il termine massimo di conclusione della procedura. A proposito del documento della Conferenza, la Liguria lo ha recepito integralmente nella delibera che adotta le linee guida, motivo per cui le indicazioni appaiono più scarne rispetto ad altre Regioni. Inoltre la Liguria demanda alle aziende l’adozione di un regolamento di dettaglio non disciplinato negli indirizzi regionali.
A completamento delle indicazioni contenute nel documento delle Regioni, tutte (meno Piemonte, Umbria e Lombardia) hanno previsto la necessità di integrare l’elenco con discipline equipollenti quando sono presenti meno di 4 nominativi.
Inoltre si chiarisce che la verifica del possesso dei requisiti è effettuata dagli uffici competenti (prima era la Commissione che procedeva all’ammissione) ma Emilia-Romagna e Sardegna sottolineano che l’operazione è svolta «nel rigoroso rispetto delle norme vigenti» e l’Umbria «nel rigoroso rispetto di quanto previsto nell’avviso». Spicca a tale proposito la decisione del Piemonte di affidare la verifica dei requisiti direttamente alla Commissione, come in passato.
Il segretario della commissione. Tutte le Regioni hanno previsto la figura del segretario della Commissione, inibendone però la nomina ai Collaboratori amministrativi di categoria D (meno Piemonte, Umbria e Lombardia che, al contrario, la prevedono). Allo stesso modo quasi tutte (meno Piemonte e Lombardia) hanno previsto che il direttore generale si riserva di reiterare l’avviso in caso di meno di tre partecipanti.
Tutte prevedono la nomina di un supplente (meno che per il direttore sanitario), anche se la prudenza avrebbe consigliato l’individuazione di due supplenti: nel caso – non improbabile – di non accettazione o sussistenza di una causa di incompatibilità si dovrebbe ripetere il sorteggio con dilatazione dei tempi, visto che l’avviso va pubblicato 15 giorni prima ecc.
In realtà Emilia-Romagna e Umbria si riferiscono genericamente a «componenti supplenti» per cui sorteggiarne due sarebbe possibile. Venendo alle altre specifiche differenziazioni, per delineare il fabbisogno/profilo da consegnare alla Commissione, i contenuti definiti dal direttore generale passano al parere del Collegio di direzione ma con una fantasia assoluta: troviamo, infatti, le locuzioni «acquisizione di proposte, contributi, supporto», «ricevute le indicazioni», «sentito», «su indicazioni finali», «informato» e di certo non è proprio la stessa cosa; Piemonte e Lombardia non coinvolgono il Collegio di direzione. La durata massima della procedura è fissata da due Regioni in 12 mesi che appaiono incomprensibili anche perché tutta la fase istruttoria della definizione del profilo e della redazione del bando è fuori dal decorso del termine. Da parte sua l’Umbria prevede 12 mesi che decorrono però dalla notifica dell’autorizzazione regionale e «comunque non oltre 180 gg dalla pubblicazione dell’avviso».
Il direttore sanitario. Due sole Regioni rivolgono una particolare attenzione al ruolo del direttore sanitario, quasi a voler recuperare lo “sgarbo” istituzionale di non aver previsto per tale figura il ruolo di presidente, come in passato. A proposito del direttore sanitario, tutte hanno deciso di non procedere all’individuazione di un supplente.
Sulla questione di un eventuale impedimento del direttore sanitario la Lombardia afferma «che non potrà essere sostituito». Il sorteggio deve essere adeguatamente pubblicizzato sul sito ma due Regioni si riferiscono alla «data di effettuazione delle operazioni di sorteggio» e tutte le altre alla «data e il luogo»: tutte hanno acriticamente copiato la locuzione contenuta nei Dpr sulla normativa concorsuale ma la formulazione migliore, in nome della trasparenza, sarebbe stata «data, ora e luogo».
Sempre sul sorteggio tutte ribadiscono il principio della legge riguardo ad almeno un componente proveniente da un’altra Regione e precisano cosa si deve fare nel caso in cui siano sorteggiati tre primari della Regione procedente. Sorge però una perplessità riguardo alla circostanza che è ben difficile che per ben tre volte si estragga un nominativo che ha mediamente il 5% delle possibilità statistiche di essere sorteggiato dagli elenchi nazionali. L’Umbria è l’unica che dedica un paragrafo alla formazione degli elenchi regionali. Alcune Regioni prevedono che per l’integrazione si procede solo con quelli pervenuti se le altre Regioni non inviano i propri elenchi entro 30 giorni (Umbria) o 20 giorni (Abruzzo e Veneto).
La fase transitoria. Per l’integrazione da effettuare per tutta la fase transitoria, gli elenchi sono richiesti alle altre Regioni ma solo Abruzzo, Umbria e Veneto si ricordano anche delle Province autonome. La Liguria addirittura non prevede elenchi provvisori e per le esigenze indifferibili che si presentano nella fase transitoria rinvia all’applicazione dell’articolo 18 del Ccnl del 2000. Singolare è la decisione della stessa Regione di non considerare «produttivo di effetti» il sorteggio di un nominativo appartenente alla stessa azienda. Un aspetto della procedura delicato è la composizione “definitiva” della commissione, nel senso della previa verifica dell’accettazione e dell’insussistenza di cause di incompatibilità.
Nessuna Regione stabilisce espressamente che tale verifica sia fatta prima della deliberazione del direttore generale anche se, per evidenti motivi di celerità e di economia del procedimento, così dovrebbe essere. Data la genericità dei contenuti di dettaglio, si potrebbe dedurre che la maggioranza delle linee guida preveda che l’operazione va fatta dagli uffici subito dopo il sorteggio. Al contrario alcune Regioni hanno stabilito che l’operazione sia effettuata “preliminarmente” ai lavori della Commissione che, però, non dovrebbe mai coincidere con la prima seduta di insediamento. Una causa di incompatibilità rilevata in tale sede comporta la ripetizione del sorteggio, la riadozione della delibera di nomina della Commissione, con perdita di mesi e risorse (basta pensare al rimborso spese spettante all’incompatibile fisicamente presente alla 1a seduta).
Per queste ragioni la cosa migliore sarebbe fare la verifica subito dopo il sorteggio in remoto, utilizzando cioè tutti gli strumenti che l’informatica ci mette a disposizione. Veneto, Umbria, Liguria e Lombardia circoscrivono le direttive alle selezioni per la direzione di struttura complessa e chiariscono che le direttive non valgono per gli incarichi di capo dipartimento. Il Veneto è l’unica che disciplina la questione del compenso spettante ai componenti della Commissione. Per quanto riguarda gli incarichi di direttore di distretto, la medesima Regione e la Lombardia – violando apertamente l’articolo 3-sexies del Dlgs 502/1992 – riservano la procedura comparativa a sanitari e, solo in assenza di sanitari idonei, aprono anche agli altri dirigenti. L’Abruzzo prevede che al termine del colloquio la «graduatoria deve essere affissa nella sede ove si è svolto il colloquio».
Le pari opportunità. Riguardo alla tutela delle pari opportunità, si richiamano in generale (meno Liguria, Piemonte e Lombardia) le norme dell’articolo 57 del Dlgs 165 «in quanto compatibili» (meno l’Abruzzo che ne afferma senza precisazioni l’applicazione).
L’utilizzo del web. Due sole Regioni impongono l’invio delle domande solo in via telematica, pena l’irricevibilità. È l’applicazione del principio introdotto dall’articolo 8 della legge 35/2012 al quale le Regioni dovevano adeguare i propri ordinamenti. Peraltro non risulta che nei concorsi pubblici del comparto e della dirigenza sia stata ancora prevista questa modalità: le selezioni per struttura complessa potrebbero servire da banco di prova. Poiché siamo in Italia, le linee guida precisano che l’invio in via telematica è obbligatorio per le aziende «se già dotate degli strumenti informatici previsti dalle norme vigenti».
Quattro Regioni prescrivono che le domande devono pervenire entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta. Passando alle macroaree di valutazione, il colloquio è probabilmente l’aspetto della selezione che mostra le maggiori diversificazioni (vedi tabella). Il Veneto ha mutuato l’intera procedura dalla normativa concorsuale della dirigenza trasformando il colloquio in prova orale. Il Piemonte non predefinisce i punteggi né esprime prevalenza del curriculum sul colloquio o viceversa.
L’Emilia-Romagna al contrario è quella che si allontana maggiormente dalla tradizione, prevedendo addirittura colloqui con il personale, sopralluoghi nella struttura e relazioni scritte dei candidati. Va segnalata, infine, la scelta di Emilia-Romagna e Sardegna sull’obbligo del rapporto esclusivo che diventa immodificabile per tutta la durata dell’incarico.
La conclusione della procedura. Interessante la fase di conclusione della procedura: la sola Liguria ipotizza 4 soluzioni alternative: la nomina di chi ha il punteggio più alto, la nomina di un altro idoneo, la presa d’atto che nessun candidato ha raggiunto la soglia della sufficienza, l’annullamento della procedura perché la Commissione non si è attenuta alle indicazioni dell’avviso. Le Marche hanno in corso di adozione le linee guida i cui contenuti non si discostano sostanzialmente da quelli delle altre Regioni.
Il caso della Toscana. Un caso a parte è quello della Toscana che ha adottato una legge regionale o, meglio, nella «Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2013» (Lr n. 47/2013), ha modificato la specifica norma della legge regionale 40 del 2005 relativa al conferimento dell’incarico di direttore di struttura complessa sanitaria. Dunque niente linee guida dettagliate e neanche un rinvio al documento del 28 febbraio. Viene solo affermato che per il curriculum e il colloquio si fa riferimento ai criteri di valutazione dell’articolo 8 del Dpr 484/1997. Il punteggio massimo da attribuire è fissato da ciascuna azienda. La scelta della Toscana è di una deregulation completa che consente alle aziende di avere una notevole autonomia discrezionale nello svolgimento delle selezioni.
Leggi tutto l’articolo di Stefano Simonetti del Sole 24 ore Sanità
19 settembre 2013