Maggiori tutele per i cittadini nell’uso dei dati da parte della Pa. Quando trattano a fini amministrativi i dati sensibili e giudiziari delle persone – ad esempio a fini di monitoraggio della spesa sanitaria, di accertamento dell’idoneità al lavoro o di concessione di benefici – le regioni, gli enti regionali e provinciali, le aziende sanitarie devono rispettare precise garanzie a tutela della privacy.
E’ quanto ha chiesto il Garante per la protezione dei dati nel dare parere favorevole sullo schema tipo di regolamento predisposto dalla conferenza delle Regioni. Lo schema tipo aggiorna quello adottato nel 2006 con il quale sono stati individuati e portati a conoscenza dei cittadini i dati sensibili (salute, vita sessuale, sfera religiosa, appartenenze politico-sindacali, origine etnica) e giudiziari (condanne, carichi pendenti etc.) che possono essere raccolti e utilizzati da regioni, province autonome, asl, enti e agenzie regionali e provinciali, enti vigilati, e le operazioni che con tali dati si possono effettuare.
La revisione dello schema tipo di regolamento del 2006 nasce dalla necessità di garantire un più ampio quadro di tutele rispetto ai flussi crescenti di dati che vengono scambiati tra le pubbliche amministrazioni nell’ambito delle loro attività istituzionali, anche in ragione delle nuove competenze acquisite e della necessità di verifica del buon andamento dell’attività amministrativa.
Nel dare il suo via libera, l’Autorità ha dato indicazioni alla conferenza delle Regioni perché lo schema deve essere integrato con specifiche garanzie.
L’Autorità ha chiesto, ad esempio, che per il monitoraggio e valutazione dell’efficacia dei trattamenti sanitari erogati, le Regioni, una volta acquisiti i dati dalle Asl, adottino un sistema di codifica che non consenta l’identificazione diretta del soggetto interessato. Inoltre ha ritenuto che non fosse indispensabile l’utilizzo di dati sensibili, quale l’adesione a partiti, sindacati, associazioni religiose, per finalità di programmazione, gestione e valutazione dell’assistenza sanitaria.
Il lavoro di revisione portato a termine è frutto di un complesso lavoro di collaborazione tra Garante e Regioni e lo schema tipo semplifica gli adempimenti di Regioni, Asl, agenzie ed enti vigilati provinciali e regionali poiché evita che i singoli regolamenti previsti per legge, se adottati in conformità alla versione aggiornata dello schema tipo, debbano essere sottoposti al parere del Garante.
Il Sole 24 Ore Sanità – 27 luglio 2012