Niente tutela, prima del marzo 2013 quando è arrivata l’Igp, per il salame “Felino” in quanto la normativa comunitaria, ex regolamento 2081/92, non tutela le denominazioni geografiche prive di registrazione comunitaria.
Lo ha chiarito la Corte di giustizia Ue con la sentenza sulla causa C-35-13 in cui ha definitivamente stabilito che «il regolamento 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, non attribuisce un regime di protezione a una denominazione geografica priva di registrazione comunitaria».
Tuttavia, «quest’ultima può essere protetta, eventualmente, in forza di una disciplina nazionale relativa alle denominazioni geografiche concernenti i prodotti per i quali non esiste un nesso particolare tra le loro caratteristiche e la loro origine geografica, a condizione, tuttavia, da un lato, che l’applicazione di siffatta disciplina non comprometta gli obiettivi perseguiti dal regolamento 2081/92 e, dall’altro, che essa non sia in contrasto con la libera circolazione delle merci». Dopodiché «spetta al giudice nazionale verificare queste circostanze».
Una doccia fredda con 16 anni di ritardo per l’associazione fra produttori del salame Felino che nel 1998 aveva convenuto la Kraft dinanzi al Tribunale di Parma per concorrenza, lamentando che essa aveva posto in vendita un salame denominato “salame Felino”, prodotto in Lombardia, a Cremona, ossia al di fuori del territorio parmense. Dodici altri produttori sono intervenuti a sostegno dell’associazione fra i produttori del salame Felino e Assica (Associazione industriali delle carni e dei salumi) è intervenuta a sostegno della Kraft.
Nel 2001 il Tribunale di Parma ha ritenuto che l’associazione fra produttori di felino non potesse avvalersi della regolamentazione europea in quanto la denominazione “salame Felino” non costituiva né una Dop né un’Igp ma soltanto una protezione fornita dal Dlgs 198/96 sulla tutela della proprietà industriale. Di conseguenza condannò la Kraft per concorrenza sleale e violazione dell’articolo 2598, n. 2, del Codice civile.
Assica e la Kraft hanno impugnato la sentenza in Cassazione e la Suprema corte (in tempi certamente non brevi che fanno apparire ora fuori tempo la sentenza comunitaria) si è rivolta alla Corte di giustizia Ue per chiarire se il regolamento Ue tutela la denominazione geografica priva di registrazione comunitaria. E la risposta, che vale anche per altre situazioni analoghe che si possano creare, è che il regolamento Cee 2018/92 non offre protezione a denominazioni geografiche «prive di registrazione comunitaria».
La “protezione” nazionale, infine, può essere in questi casi disposta ma a patto che non leda il principio di libera circolazione delle merci.
Nel frattempo, nel marzo 2013, il salame Felino ha ottenuto la registrazione come Igp, secondo il regolamento comunitario.
Il Sole 24 Ore – 9 maggio 2014