Professioni, riforma entro il 2012. Verso la semplificazione
Le professioni escono indenni dal voto di fiducia che il governo ha incassato ieri maxiemendamento alla manovra. Scampano il pericolo della liberalizzazione selvaggia e ottengono una riforma coerente con le loro stesse richieste.
Al di là di un emendamento, infatti, che stabilisce che il numero di persone titolate a esercitare una professione debba rimanere limitato per le professioni «connesse alla tutela della salute umana» (leggi farmacisti) e di un secondo che delega il governo a emanare regolamenti di delegificazione entro il 31 dicembre del 2012, il lungo articolo 3 resta pressoché intatto. E mette nero su bianco i principi ai quali nei prossimi 12 mesi ci si dovrà attenere per rendere più moderna la regolamentazione delle libere professioni. Punto di partenza l’esame di stato come previsto dall’articolo 33, comma 5, della Costituzione che resterà necessario per accedere alle professioni regolamentate le quali dovranno, poi, svolgersi secondo i principi della libera
concorrenza. garantendo la presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale e una pluralità di offerta che consenta ai cittadini l’effettiva possibilità di scelti tra i servizi offerti. La norma fissa gli ambiti di intervento del legislatore, precisando innanzitutto che l’accesso alla professione è libero ed eventuali limitazioni potranno essere previste solo per ragioni di interesse pubblico tra cui in particolare «quelle connesse alla tutela della salute umana». Dovrà poi essere previsto l’obbligo della formazione continua permanente, la cui violazione sarà considerata illecito disciplinare e sanzionato secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti. Anche la formazione del tirocinante dovrà essere regolamentata dai nuovi ordinamenti professionali, prevedendo un equo compenso di natura indennitaria commisurato all’apporto del praticante allo studio. Dovrà essere previsto un tetto massimo di tre anni alla durata del tirocinio che però, sulla scorta di quanto già sperimentato per esempio da dottori commercialisti e consulenti de] lavoro, potrà essere svolto durante il corso di laurea in base ad apposite convenzioni con il Miur. Quattro mesi dopo l’entrata in vigore del decreto, sono abrogate le restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività economiche previste dall’ordinamento vigente. Ad esempio, viene abrogata «l’imposizione di prezzi minimi in pratica, rispetto all’abolizione delle tariffe minime introdotta con la riforma Bersani del 2006, la manovra esclude qualsiasi controllo superiore sulla gestione dell’attività individuale. Le tariffe minime restano abolite ma ora diventano un punto di riferimento nella pattuizione tra cliente e professionista. In assenza di pattuizioni o nel caso di gare pubbliche odi liquidazioni giudiziarie, invece, le tariffe minime diventano un obbligo e non solo un punto di riferimento. Il testo sembra inoltre aprire alla possibilità per gli studi professionali di trasformarsi in società di capitali. Viene infatti abrogata «la limitazione dell’esercizio di una attività economica attraverso l’indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all’operatore». Anche assicurazione e pubblicità dovranno essere regolamentati: a tutela del cliente, infatti, il professionista dovrà stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’attività professionale e della polizza dovrà essere data idonea informativa al cliente al momento dell’assunzione dell’incarico. Quanto alla pubblicità relativa all’attività professionale la manovra bis stabilisce anche che la pubblicità informativa riguardante l’attività professionale, le specializzazioni e i titoli professionali posseduti, nonché la struttura dello studio e i compensi delle prestazioni è libera, fermo restando che le informazioni pubblicitarie «devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie».
ItaliaOggi – 8 settembre 2011