E’ stato pubblicato sul sito del ministero della Giustizia il decreto approvato lo scorso 8 marzo in via preliminare dal Consiglio dei ministri che definisce le sanzioni per le violazioni del Regolamento (CE) n. 1099/2009 relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o l’abbattimento degli animali e ne delinea il campo di applicazione. Lo schema di decreto individua il Ministero della salute e l’azienda sanitaria locale competente quali autorità incaricate di garantire il rispetto delle prescrizioni, nonché all’accertamento e all’irrogazione delle sanzioni previste dallo schema di decreto. Il testo verrà trasmesso alla Conferenza Stato-Regioni e alle Commissioni parlamentari competenti per l’espressione dei rispettivi pareri.
Le sanzioni riguardano la violazione delle norme sulla macellazione, lo stordimento e l’immobilizzazione degli animali destinati al consumo domestico privato, sulla fornitura diretta di piccoli quantitativi di carne, sull’importazione da Paesi terzi, sui controlli dei macelli e sui responsabili della tutela del benessere animale.
Il regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009 relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 18 novembre 2009, stabilisce norme minime sul territorio comunitario per la protezione degli animali durante la macellazione o l’abbattimento; norme applicabili dal 1° gennaio 2013, data in cui è prevista l’abrogazione, eccezion fatta per alcune disposizioni contenute negli allegati in vigore fino al 8 dicembre 2019, dell’attuale normativa di settore introdotta con la direttiva 93/119/CE del Consiglio del 22 dicembre 1993, recepita in Italia con il decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333.
Il citato regolamento (CE) è stato adottato al fine di adeguare la normativa di settore a quanto indicato nei pareri scientifici resi dalle competenti Autorità internazionali, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e l’Ufficio internazionale per le epizoozie (UIE) e a quanto contenuto nei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004 in materia di sicurezza degli alimenti.
Lo schema di decreto legislativo, recante la disciplina sanzionatoria da applicare in caso di violazione delle disposizioni di cui al regolamento comunitario, viene proposto in attuazione dell’articolo 23 del citato regolamento (CE) e nell’esercizio della delega conferita al Governo di cui all’articolo 1 della legge 15 dicembre 2011, n. 217 – Legge comunitaria 2010.
Le sanzioni sono determinate sulla base dei principi di effettività, proporzionalità, dissuasività ed equità, nonché in analogia ai limiti edittali delle sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo n. 267 del 2003 in materia di benessere delle galline ovaiole in allevamento e al decreto legislativo n. 151 del 2007 in materia di benessere animale durante il trasporto.
a cura Ufficio stampa Sivemp Venetop – 20 marzo 2013