Nella nota del 7 gennaio scorso con la quale la Direzione generale dava le prime indicazioni per l’applicazione del regolamento CE 1099/2009 relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento era presente un refuso che ora, con apposita nota, viene corretta
Il ministero della Salute lo corregge precisando che la dicitura “macellazione d’urgenza” deve essere intesa come riferita a “abbattimento d’emergenza” al punto 4 della nota di gennaio, relativo alle deroghe consentite dal Regolamento 1099 e dove sono elencate le situazioni nelle quali non è previsto lo stordimento. Per la maggior chiarezza, la comunicazione riporta le deroghe e limitazioni correttamente previste dal Regolamento.
Non è previsto lo stordimento:
Abbattimento d’emergenza
Macellazioni secondo rito religioso
Macellazione di volatili, conigli, lepri fuori dal macello per uso e consumo domestico privato
Non è previsto il possesso del certificato di idoneità e il possesso di un livello adeguato di competenza:
Abbattimento d’emergenza
Macellazione di volatili, conigli e lepri fuori dal macello per uso e consumo domestico privato
Non è previsto il possesso di un certificato di idoneità:
Macellazione di volatili, conigli e selvaggina in azienda agricola per la cessione al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio.
13 marzo 2013