E’ ora disponibile la versione approvata mercoledì della risoluzione del Parlamento Europeo che chiede un rafforzamento delle norme, puntando su ispezioni e sanzioni per i trasgressori. Ecco il testo.
La Commissione assicuri più ispezioni a campione senza preavviso dell’Ufficio alimentare e veterinario. Il limite delle 8 ore non ha basi scientifiche. Definire meglio la non idoneità al trasporto e i macelli locali.
Relatore Janusz Wojciechowski (Ecr, Pl). La risoluzione è stata approvata con 555 voti a favore, 56 contro e 34 astensioni. Il numero di animali trasportati all’interno dell’UE è cresciuto notevolmente nel quinquennio 2005-2009, fino al 70% nel caso dei suini. Un terzo di questi viaggi dura più di otto ore.
Più ispezioni e sanzioni più severe
Per porre rimedio ai problemi legati al benessere del bestiame durante il trasporto, i deputati sostengono che la legislazione vigente dovrebbe essere applicata in modo uniforme in tutti gli Stati membri. Si dovrebbero inoltre compiere più ispezioni in loco e le sanzioni nazionali contro i trasgressori dovrebbero essere armonizzate a livello europeo e avere un maggior effetto deterrente.
Il limite di otto ore potrebbe non essere sufficiente
Le misure per limitare i tempi di trasporto degli animali destinati alla macellazione a otto ore devono essere prese in considerazione, afferma il testo, valutando comunque eccezioni di carattere geografico o questioni legate a certe specie di animali.
Tuttavia, i deputati fanno notare che il limite di otto ore per il trasporto non sarebbe sufficiente per migliorare il benessere degli animali, poiché spesso dipende maggiormente dalle adeguate strutture del veicolo e dalla corretta gestione degli animali.
Il Parlamento chiede inoltre che siano migliorate le condizioni di trasporto degli animali basandosi sulle ricerche scientifiche al riguardo, soprattutto per ciò che attiene allo spazio e alle scorte d’acqua.
Un aiuto ai macelli locali
Per evitare i viaggi eccessivamente lunghi e non necessari del bestiame destinato al macello, i deputati hanno aggiunto che l’UE dovrebbe creare catene di approvvigionamento brevi e trasparenti, prendere misure per fermare il declino dei mattatoi locali e promuovere lo sviluppo dei piccoli centri.
Ecco il dispositivo della Risoluzione
Valutazione generale della relazione della Commissione
Il Parlamento europeo
1. prende nota della relazione della Commissione sullo stato di attuazione del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, comprensiva delle conclusioni secondo le quali il suddetto regolamento ha avuto un’influenza positiva sul benessere degli animali durante il trasporto, nonostante persistano gravi problemi dovuti principalmente alla scarsa osservanza e attuazione negli Stati membri;
2. invita la Commissione a garantire un’applicazione efficace ed uniforme della legislazione esistente dell’Unione sul trasporto degli animali in tutti gli Stati membri; ritiene che una migliore applicazione sia fondamentale al fine di garantire l’efficacia e l’attuabilità della legislazione esistente per migliorare le condizioni di trasporto ed evitare squilibri della concorrenza negli Stati membri dell’UE;
3. condanna rigidamente la debole base scientifica e gli scarsi dati sui quali si fonda la relazione della Commissione, tra cui lo studio di un appaltatore esterno basato principalmente su un sondaggio da compilarsi dalle parti direttamente interessate o che hanno un diretto interesse nel trasporto degli animali;
4. esprime il timore che esista il rischio per cui in alcuni casi i dati provenienti dagli Stati membri e inseriti nella relazione, senza possibilità di verifica esatta, possano riflettere solo parzialmente la realtà dei fatti in materia di trasporto di animali, a causa della diversità delle procedure e degli strumenti di controllo utilizzati nei singoli Stati membri;
5. esprime preoccupazione per il fatto che le norme in materia di trasporti di animali siano attuate in maniera molto diversa dai singoli Stati membri; invita pertanto la Commissione ad adottare misure volte a un controllo unificato e globale dell’osservanza delle condizioni di trasporto;
6. sollecita la Commissione ad adottare misure per accrescere la cooperazione e la comunicazione tra le autorità competenti dei diversi Stati membri;
7. indica che la relazione della Commissione non contiene una valutazione complessiva di tutti i costi che derivano dai trasporti di animali, ma si limita all’impatto sul commercio intra-UE, alle implicazioni regionali e socio-economiche, agli effetti sul benessere degli animali, alla base scientifica e al controllo, alla conformità e all’applicazione del regolamento (CE) n. 1/2005; invita la Commissione, in tale contesto, a presentare una valutazione complessiva di tutti i costi economici, ambientali e sociali sostenuti durante il trasporto di animali, compreso un paragone tra il trasporto degli animali destinati alla macellazione e il trasporto di carcasse e di prodotti alimentari, nonché l’incidenza del trasporto sul prezzo dei prodotti a base di carne, prestando particolare attenzione alle regioni ultraperiferiche e coinvolgendo tutti i soggetti interessati;
8. chiede alla Commissione di mettere in atto un’ampia campagna di informazione al consumatore sulla normativa europea in materia di benessere animale, fornendo costantemente informazioni sui cambiamenti richiesti ai produttori europei allo scopo di rendere più visibili i loro sforzi e migliorare il valore aggiunto delle loro produzioni;
9. sottolinea che, nel periodo di riferimento 2005-2009, il numero di animali trasportati è aumentato significativamente, dell’8% per i bovini, del 70% per i suini e del 3% per gli ovini, e che solamente per gli equini si è registrata una diminuzione del 17%; Sottolinea che i due terzi delle consegne riguardano i trasporti della durata inferiore a 8 ore, mentre il 4% dei trasporti è più lungo del massimo tempo di viaggio e perciò richiede lo scarico ed il riposo prima di continuare il viaggio; si rammarica che per circa il 2% delle consegne il periodo di viaggio non sia disponibile, percentuale più che quintuplicata rispetto al 2005;
10. ritiene, in linea di principio, che gli animali debbano essere macellati il più vicino possibile al loro luogo di allevamento; osserva in tale contesto che il consumatore si esprime a favore di tempi di trasporto più brevi degli animali da macello e al contempo preferisce acquistare carne fresca; invita pertanto la Commissione a individuare le conseguenze che si possono trarre da questa situazione; ritiene che, a causa della mancata applicazione, il regolamento non abbia raggiunto il suo scopo in merito alla limitazione dei trasporti di animali, ma che abbia contribuito a migliorare il benessere degli animali durante il trasporto; invita gli Stati membri ad attuare adeguatamente l’esistente legislazione sul trasporto degli animali e invita la Commissione a sostenere, ove possibile, la lavorazione locale; ritiene che le politiche europee dovrebbero essere finalizzate a creare catene di approvvigionamento brevi e trasparenti, salvaguardando la fornitura dei mercati in tutti gli Stati membri e nelle regioni ultraperiferiche; sottolinea che la legislazione dell’UE in materia di igiene, nel garantire il più elevato livello di protezione per i consumatori, non dovrebbe inutilmente ostacolare lo sviluppo di macelli e stabilimenti di trasformazione su ridotta scala regionale o mobili;
11. invita la Commissione a fornire una chiara definizione di macelli locali;
12. ricorda che l’articolo 32 del suddetto regolamento stabilisce che la relazione della Commissione deve tenere conto delle «prove scientifiche delle esigenze di benessere degli animali» e può essere corredata, se necessario, da appropriate proposte legislative in materia di lunghi viaggi;
13. riconosce la dichiarazione scritta 49/2001 del Parlamento europeo che sostiene la limitazione della durata del trasporto degli animali destinati alla macellazione, che non deve superare le 8 ore, ma riconosce che tale richiesta non si basa su elementi scientifici; ritiene che il benessere dell’animale durante il trasporto in alcuni casi dipenda maggiormente dalle adeguate strutture del veicolo e dalla corretta gestione degli animali, come documentato dall’opinione dell’EFSA del dicembre 2010; ciononostante, chiede alla Commissione e agli Stati membri di redigere linee guida per le migliori pratiche al fine di migliorare l’attuazione del regolamento (CE) n. 1/2005 e di rinforzare il meccanismo di controllo per garantire il benessere dell’animale;
14. insiste che sia nuovamente presa in considerazione la limitazione della durata del trasporto degli animali destinati alla macellazione, che non deve superare le 8 ore, considerando i tempi di carico, a prescindere dal fatto che ciò avvenga sulla terraferma o in mare, salvo eccezioni dovute alle condizioni geografiche nelle regioni ultraperiferiche, a reti stradali scarse, a luoghi remoti o alla possibilità, comprovata da ricerche scientifiche, di viaggi più lunghi per alcune specie animali, a condizione che siano rispettati i principi di protezione degli animali; sottolinea che dovrebbe essere possibile estendere la durata del trasporto in caso di ritardi imprevisti (ingorghi del traffico, guasti, incidenti, deviazioni, forza maggiore, ecc.), a condizione che siano rispettati i principi di protezione degli animali e dopo aver preso in considerazione tutte le alternative disponibili;
15. osserva che la relazione della Commissione sottolinea specificamente nelle sue conclusioni il fatto che «secondo il parere EFSA sembra che parti del regolamento non siano pienamente in linea con le attuali conoscenze scientifiche»; ritiene che, per tale ragione, sia importante sottolineare la necessità di tenere conto delle conoscenze scientifiche più recenti nella redazione di normative sul benessere degli animali; rileva che, secondo il parere dell’EFSA, oltre alla durata del viaggio, altri aspetti influiscono sul benessere degli animali, quali un corretto carico e scarico, così come le condizioni di progettazione del veicolo;
Costi economici, sociali e ambientali del trasporto e parità di condizioni
16. è consapevole dei considerevoli investimenti effettuati da molti trasportatori in difficili condizioni economiche; si compiace del miglioramento, in termini di formazione dei conducenti, specifiche dei veicoli e qualità del trasporto degli animali, rilevato dalla relazione della Commissione; si rammarica tuttavia che i risultati della Commissione manchino di sufficienti dati affidabili; prende atto del fatto che, a causa dei considerevoli investimenti necessari, molte aziende agricole e macelli, soprattutto di piccole dimensioni, hanno cessato l’attività, specialmente nelle aree isolate e periferiche d’Europa;
17. evidenzia le considerevoli differenze esistenti tra gli Stati membri per quanto riguarda i costi di adeguamento dei veicoli (ad esempio una gamma da 250 EUR a 6 000 EUR per l’installazione della navigazione satellitare), le quai influiscono seriamente sulla parità di condizioni nel mercato interno, e critica la Commissione per non aver analizzato i motivi di queste differenze;
18. invita la Commissione, alla luce di tali considerazioni, a presentare una completa valutazione di tutti i costi economici, ambientali e sociali sostenuti per il trasporto degli animali;
19. ritiene che la legislazione sul benessere degli animali in linea di principio si debba basare sulla scienza; invita perciò la Commissione ad aggiornare le norme sul trasporto degli animali in riferimento ai vuoti esistenti tra la legislazione e le ultime prove scientifiche come indicato dall’EFSA;
20. si compiace del fatto che la Commissione includa nella sua relazione le ricerche scientifiche dell’EFSA, in base alle quali la durata del trasporto degli equini dovrebbe essere sensibilmente ridotta, in linea con le proposte della dichiarazione scritta del Parlamento europeo del 25 febbraio 2010;
21. si rammarica che, nonostante le nuove prove scientifiche sui tempi di trasporto dei cavalli presentate dall’EFSA, nella relazione della Commissione non siano state incluse raccomandazioni per un cambiamento legislativo; chiede che la Commissione proponga un limite massimo di viaggio considerevolmente ridotto per tutti i movimenti di cavalli da macello, in conformità con la direttiva 2009/156/CE del Consiglio; insiste altresì su un’attenta revisione, basata su prove scientifiche, delle norme di benessere per i cavalli, se necessario accompagnata da proposte legislative, incluso il riesame degli standard di progettazione del veicolo, dello spazio disponibile e della fornitura di acqua;
22. sottolinea che il considerando 9 del regolamento (CE) n. 1/2005 prevede che, non appena le corrispondenti valutazioni dell’EFSA saranno disponibili, occorre proporre opportune disposizioni riguardanti il pollame; si rammarica pertanto che la relazione della Commissione non tenga conto del trasporto del pollame, nonostante il pollame sia la categoria di animali maggiormente trasportata in Europa; invita di conseguenza la Commissione a rivedere l’attuale legislazione UE in materia di trasporto del pollame sulla base delle recenti prove scientifiche;
23. invita la Commissione e il Consiglio a rivedere il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio alla luce delle recenti prove scientifiche pubblicate dall’EFSA e a introdurre miglioramenti riguardanti in particolare gli spazi disponibili, quali il calcolo del rapporto kg/m2 per i cavalli nonché un’equazione algometrica che metta in relazione le dimensioni al peso corporeo per i bovini e gli ovini e che colleghi la massima densità di stoccaggio dei polli da carne nei contenitori alle condizioni termiche;
24. chiede che la Commissione esiga, nei negoziati commerciali bilaterali con i paesi terzi, l’applicazione delle norme dell’UE relative al benessere degli animali e perori l’internazionalizzazione delle disposizioni dell’Unione in materia nel quadro dell’OMC;
Controllo e attuazione
25. accoglie con favore la notizia dell’introduzione di un sistema di navigazione per il monitoraggio dei trasporti di animali; deplora tuttavia il fatto che esistano grandi differenze nell’attuazione tra gli Stati membri e che in generale tale sistema sia utilizzato solo in misura limitata per il controllo dei suddetti trasporti; chiede alla Commissione di presentare anteriormenre al 1° gennaio 2014 proposte legislative che mirino a creare un quadro comune esteso all’UE per il controllo e la raccolta dei dati attraverso la navigazione satellitare, sulla base del caricamento dei dati in tempo reale;
26. esprime disappunto per il fatto che le nuove tecnologie non siano state utilizzate in modo migliore, in quanto sarebbero state utili in questo contesto e avrebbero permesso di ridurre i costi nel lungo periodo;
27. chiede che sia effettuata una transizione verso le tecnologie elettroniche affinché gli Stati membri possano semplificare l’attività delle imprese, facilitando la registrazione e la comunicazione dei dati richiesti dalle differenti autorità amministrative;
28. invita la Commissione a intraprendere ricerche su come tecnologie esistenti e nuove possano essere applicate ai veicoli per il trasporto di bestiame vivo al fine di regolare, monitorare e registrare temperatura e umidità, elementi fondamentali per il controllo e la protezione del benessere delle specifiche categorie di animali durante il trasporto, in linea con le raccomandazioni dell’EFSA;
29. evidenzia che le ispezioni devono essere effettuate uniformemente in tutta l’Unione e devono riguardare una percentuale adeguata degli animali trasportati ogni anno nei singoli Stati membri, al fine di garantire e preservare il buon funzionamento del mercato interno ed evitare distorsioni della concorrenza in seno all’UE; invita inoltre la Commissione ad aumentare il numero di ispezioni a campione senza preavviso dell’Ufficio alimentare e veterinario (UAV) riguardanti il benessere degli animali e il trasporto degli animali; ritiene che i diversi metodi di raccolta dei dati e i diversi meccanismi di controllo rendano difficile stabilire un quadro preciso della conformità per ciascun Stato membro; invita pertanto la Commissione ad adottare una struttura di comunicazione più armonizzata e ad analizzare ulteriormente i dati provenienti dalle relazioni di ispezione dell’UAV e dalle risposte degli Stati membri in relazione al loro Piano di controllo nazionale pluriennale (MANCP);
30. esorta la Commissione ad assicurare che i controlli veterinari sugli animali trasportati siano eseguiti al termine del trasporto stesso;
31. rileva con preoccupazione che, nei singoli Stati membri, esistono differenze significative nell’interpretazione delle norme, poiché tali differenze sono in contrasto con gli intenti del regolamento e alterano la concorrenza; invita pertanto la Commissione a pubblicare gli opportuni chiarimenti e documenti di orientamento in merito al regolamento, al fine di prevenire un’interpretazione arbitraria delle sue disposizioni;
32. riconosce che eventuali carenze nell’attuazione sono spesso il risultato di norme di legge che non sono attuabili nella pratica o sono incompatibili con la legislazione nazionale; invita la Commissione a verificare il regolamento esistente al fine di individuare simili incompatibilità;
33. rileva con preoccupazione che alcuni Stati membri sono pronti a tollerare casi di violazione flagrante del regolamento, quali, ad esempio, programmi di viaggio impossibili da realizzare, veicoli sovraccarichi e spazi inadeguati;
34. chiede inoltre alle autorità di frontiera di tutti gli Stati membri di collaborare e di condividere le informazioni riguardanti il trasporto transfrontaliero degli animali;
35. chiede agli Stati membri di introdurre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di violazione al regolamento, a norma dell’articolo 25; richiama l’attenzione sui diversi livelli di sanzioni e multe per la stessa infrazione negli Stati membri e invoca una maggiore armonizzazione delle sanzioni nell’UE per garantire una migliore applicazione del regolamento; chiede che la Commissione presenti anteriormente al 1° luglio 2013 una relazione che analizzi le sanzioni per le gravi violazioni contro il benessere degli animali nel trasporto su strada di tutti gli Stati membri, paragonabile alla sua relazione sulle sanzioni nel quadro delle norme in materia sociale nel trasporto su strada(10) ;
36. richiama l’attenzione sulle norme in materia di responsabilità, in cui la definizione di responsabilità del trasporto di animali non idonei non è sufficientemente chiara per garantire che gli animali non idonei al trasporto non vengano trasportati, mentre le persone sanzionate non sono necessariamente nella posizione di evitare il trasporto;
37. invita la Commissione a intraprendere azioni giudiziarie e a imporre sanzioni nei confronti degli Stati membri che non applicano correttamente il regolamento;
38. invita gli Stati membri a rafforzare i controlli sull’intera filiera, al fine di eliminare le pratiche che violano il regolamento e che aggravano le condizioni dei trasporti di animali, ad esempio consentire ai veicoli sovraccarichi di continuare a circolare o permettere ai posti di controllo con strutture inadeguate per nutrire, abbeverare e far riposare gli animali di continuare ad essere in uso;
39. ritiene che un’adeguata istruzione e formazione delle società di trasporto e dei vettori sia imprescindibile per il trattamento corretto degli animali e costituisca quindi la base per la protezione e il benessere di questi ultimi; invita tutti gli Stati membri a migliorare o ampliare i programmi di istruzione e formazione, obbligo sancito in virtù del regolamento (CE) n. 1/2005; rileva che la durata e il livello dei corsi di formazione differiscono notevolmente tra gli Stati membri; chiede pertanto l’elaborazione di chiare linee guida dell’UE per sviluppare corsi di formazione migliori e più uniformi per i conducenti e gli operatori addetti alla gestione degli animali;
40. sottolinea il ruolo chiave che rivestono i dettaglianti, le aziende di ristorazione e i fabbricanti di prodotti alimentari nell’assicurare, nelle loro norme interne di qualità, la provenienza della carne da animali allevati e macellati localmente, nonché trasportati in condizioni rispettose del loro benessere;
41. esprime preoccupazione per la quantità di segnalazioni di mezzi inappropriati utilizzati per il trasporto di animali vivi sia su terra che per mare e chiede che siano rafforzate le attività di monitoraggio relative a tali pratiche;
42. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
17 dicembre 2012