Il Ministero della Salute ha emanato una circolare con le indicazioni preliminari per l’applicazione del regolamento (CE) 1099/2009 sulla protezione degli animali durante l’abbattimento, entrato in vigore dal primo gennaio 2013. Il regolamento 1099 – che abroga la precedente direttiva in materia (n. 93/119) – riconosce la necessità di limitare la sofferenza animale nell’abbattimento, o quando possibile di ridurla al minimo. Nel corso degli ultimi anni la maggiore sensibilità da parte della società alle tematiche riguardanti il benessere animale, comprese le metodiche di stordimento e abbattimento nonché l’introduzione dei regolamenti del “pacchetto igiene”, che pongono l’accento sulla responsabilità dell’operatore, e i pareri scientifici prodotti dall’Efsa su questo argomento, hanno reso indispensabile, infatti, rivedere la normativa europea. La nota con le prime indicazioni per l’applicazione del regolamento CE 1099/2009.
“Il benessere animale – si legge nella norma – è un valore condiviso nella Comunità sancito dal protocollo n. 33 sulla protezione ed il benessere degli animali”; “la protezione degli animali durante la macellazione o l’abbattimento è una questione di interesse pubblico che incide sull’atteggiamento del consumatore nei confronti dei prodotti agricoli. Una migliore protezione degli animali durante la macellazione contribuisce inoltre a migliorare la qualità della carne”. Inoltre, si sottolinea come l’applicazione di regole diverse in paesi diversi può causare pregiudizio alla concorrenza tra produttori all’interno dell’area Ue.
Il regolamento 1099 implica: maggiori responsabilità per gli operatori e i produttori rispetto ai dispositivi per lo stordimento e l’abbattimento; un’adeguata formazione per coloro che lavorano negli impianti di macellazione con l’obbligo di acquisire attraverso un esame il certificato d’idoneità; maggiori garanzie del rispetto delle condizioni relative al benessere degli animali durante gli abbattimenti eseguiti a fini profilattici; un elenco dei metodi di stordimento e abbattimento consentiti per le diverse specie animali oggetto di macellazione.
Inoltre, notevole attenzione è stata rivolta alla macellazione domiciliare. Seppur effettuata al di fuori degli impianti di macellazione autorizzati, questa può essere praticata a condizione che durante l’abbattimento e le operazioni correlate siano risparmiati agli animali: dolori, ansia o sofferenze evitabili; siano abbattuti elusivamente previo stordimento conformemente ai metodi prescritti dalla normativa; l’abbattimento e le operazioni correlate siano effettuate esclusivamente da persone che abbiano un adeguato livello di competenze.
Il Ministero della Salute ha anche pubblicato le linee guida, fornendo alcuni chiarimenti. Intanto, sono esclusi dall’applicazione del regolamento 1099 animali usati ai fini scientifici (laboratorio), o abbattuti durante attività venatorie o di pesca, eventi culturali e sportivi, volatili da cortile, conigli, lepri macellati per consumo domestico. Inoltre, la preparazione e macellazione di quantitativi non industriali di carne, ad esempio per attività agrituristiche, non prevede una piena applicazione delle linee guida e del regolamento. In particolare, nella deroga espressa dall’art. 11 del regolamento, circa “la macellazione di volatili da cortile, di conigli e lepri per la fornitura diretta di piccoli quantitativi di carne dal produttore al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio in piccoli quantitativi”, si applicano solo in parte i requisiti del regolamento (art. 3, per evitare agli animali in modo generico dolori, ansia e sofferenze evitabili; art. 4, circa i metodi di stordimento; art. 7, per un livello di competenze minimo per svolgere l’abbattimento e le operazioni correlate).
Al di sotto di 150.000 volatili e 1.000 capi di bestiame non è necessaria una persona specificamente incaricata della tutela del benessere animale e comunque tale persona non ha bisogno di essere dotata di un certificato di idoneità di macellazione, diversamente previsto.
Il Regolamento stabilisce anche i requisiti formativi specifici e gli organismi coinvolti. In Italia la responsabilità è delle Regioni e Provincie Autonome, previa comunicazione al Centro di Referenza per il Benessere Animale di Brescia. A tale centro compete anche il rilascio del certificato di idoneità.
8 gennaio 2013 – riproduzione riservata