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    Home»Notizie ed Approfondimenti»Pubblico impiego. Azione di responsabilità per il danno d’immagine. La segnalazione alla Corte dei conti: risarcimento almeno pari a sei mensilità
    Notizie ed Approfondimenti

    Pubblico impiego. Azione di responsabilità per il danno d’immagine. La segnalazione alla Corte dei conti: risarcimento almeno pari a sei mensilità

    pecore-elettricheInserito da pecore-elettriche22 Gennaio 2016Nessun commento4 Minuti di lettura
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    Nella nuova disciplina del licenziamento disciplinare per i pubblici dipendenti la previsione di una tempistica più veloce rispetto a quella prescritta per il procedimento disciplinare ordinario consente di intervenire con maggiore efficacia rispetto a situazioni in cui risulti manifesta, a causa della flagranza del comportamento o della rilevazione attraverso strumenti obiettivi, la sussistenza della condotta illecita del lavoratore che abbia attestato falsamente la propria presenza in servizio.

    A fianco di tali misure, ve ne sono altre approvate nel decreto legislativo che consentono non solo una maggiore deterrenza rispetto a tali comportamenti, ma anche l’assunzione di più adeguate responsabilità da parte di chi svolge ruoli dirigenziali e l’applicazione di misure sanzionatorie nei confronti di chi favorisca in qualche modo i comportamenti elusivi del rispetto dell’orario di lavoro.

    È ampiamente riscontrato, infatti, che comportamenti di questo genere spesso attecchiscano laddove non vi sia un adeguato controllo da parte degli organi preposti e la complicità, anche solo silente, da parte dei colleghi.

    Sotto il profilo della deterrenza, il decreto, oltre a confermare la sanzione del licenziamento, già peraltro contemplata per questa tipologia di condotte dal decreto legislativo 165/2001, modificato dal Dlgs 150/2009, prevede che, entro 15giorni dall’avvio del procedimento disciplinare (e quindi quando ancora non sia scaduto il termine dei trenta giorni previsto a chiusura del procedimento), debba essere effettuata la denuncia dei fatti al Pubblico ministero in sede penale e la segnalazione alla Procura regionale della Corte dei conti.

    Anche in quest’ultimo caso è prevista una tempistica definita per l’esercizio dell’azione di responsabilità da parte della procura della Corte dei conti per il risarcimento del danno all’immagine, subito dall’ente di appartenenza del lavoratore per i comportamenti illeciti di cui quest’ultimo si sia reso colpevole, da determinarsi sulla base di una liquidazione equitativa comunque in misura non inferiore a sei mensilità dell’ultimo stipendio oltre a interessi e spese di giustizia.

    Non meno incisive sono le misure disposte dal decreto per rendere effettivo il controllo da parte del dirigente sulle condotte di falsa attestazione della presenza assunte dai dipendenti e la conseguente attivazione del procedimento disciplinare.

    Ove, infatti, il dirigente (o il responsabile del servizio competente negli enti privi di dirigenza), in presenza di tali fatti, ometta di avviare l’azione disciplinare e di segnalare gli addebiti all’ufficio per i procedimenti disciplinari si espone alla sanzione del licenziamento.

    Il dirigente è punibile con la medesima sanzione anche nell’ipotesi in cui non abbia adottato il provvedimento della sospensione cautelare nei confronti del dipendente colto in flagrante o la cui falsa attestazione sia rilevata dagli strumenti di sorveglianza o di registrazione delle presenze.

    Tali condotte sono state altresì qualificate dal decreto come omissione di atti d’ufficio e in quanto tali riconducibili a quelle previste dall’articolo 328 del Codice penale.

    Nella versione finale del decreto non è stata più inserita la previsione di un esonero della responsabilità del dirigente in caso di annullamento del licenziamento da parte del giudice adito dal dipendente: misura che avrebbe potuto consentire di superare uno degli ostacoli più avvertiti dalla dirigenza per l’esercizio dell’azione disciplinare e cioè il rischio di dover rispondere dei danni erariali connessi alle conseguenze derivanti dall’annullamento della sanzione espulsiva.

    Inoltre, chiunque abbia «agevolato con la propria condotta attiva o omissiva la condotta fraudolenta» risponde della violazione commessa, e dunque è passibile di sanzioni disciplinari.

    La previsione di tali possibili sanzioni (cui si aggiungono quelle già introdotte dal Dlgs 150/2009 per chi non collabora con il titolare dell’azione disciplinare o rende al medesimo dichiarazioni false e reticenti) dovrebbe quindi consentire di contrastare le condotte, spesso assunte per un malinteso concetto di solidarietà tra colleghi, che hanno agevolato la diffusione di pratiche assenteiste.

    M. Lov. – Il Sole 24 Ore – 22 gennaio 2016 

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