di Paola Cosmai. La prevalenza dell’obbligo di attingere alle graduatorie degli idonei, rispetto alla facoltà di indire nuovi concorsi, vale solo per quelle che si sono formate all’esito di vere e proprie procedure selettive con accesso dall’esterno e non anche per le progressioni orizzontali ovvero per quelle verticali che, svolte prima della riforma Brunetta, erano state riservate al solo personale interno. Lo ha chiarito il Consiglio di Stato con la sentenza n. 3284/2015.
La vicenda
Il caso origina dall’impugnazione promossa da taluni ricercatori dell’Istituto superiore della sanità per l’annullamento degli atti con cui quest’ultimo prevedeva di attingere alle graduatorie dell’anno 2009 relative a precedenti procedure selettive interne per la progressione tra livelli per la copertura dei posti vacanti nel triennio successivo, giacché esse avevano interessato esclusivamente il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle quali, pertanto, i ricorrenti non poterono partecipare essendo stati stabilizzati solo successivamente.
Accolto il ricorso in primo grado, il Consiglio di Stato rigetta il gravame dell’amministrazione sanitaria fissando alcuni interessanti principi di valenza generale in tema di progressioni orizzontali e verticali, di procedure concorsuali e di scorrimento delle graduatorie.
I chiarimenti di Palazzo Spada
Il Consiglio di Stato muove dalla considerazione che l’articolo 35, comma 5-ter, del Dlgs 30 marzo 2001 n. 165, per la parte in cui prevede che «le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione», dopo l’adunanza plenaria 28 luglio 2011 n. 14, deve essere interpretato nel senso di accordare preferenza al loro scorrimento piuttosto che all’indizione di nuovi bandi di concorso che, seppure non impossibile, laddove prescelta deve essere congruamente motivata, salvo il caso in cui leggi speciali impongano «una precisa cadenza periodica del concorso, collegata anche a peculiari meccanismi di progressioni nelle carriere, tipiche di determinati settori del personale pubblico», ovvero risulti modificata la disciplina sostanziale applicabile alla procedura concorsuale. Ipotesi rispetto alla quale anche l’obbligo di motivazione risulta depotenziato.
La preferenza per l’assorbimento degli idonei inseriti in precedenti graduatorie è peraltro stata confermata anche dai successivi interventi legislativi, tra cui il Dl 31 agosto 2013 n. 101 convertito dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125, che, prolungandone l’efficacia fino al 31 dicembre 2016, vi subordina l’assenso a nuove procedure concorsuali.
Le predette coordinate, tuttavia, valgono per i concorsi strettamente intesi e, quindi, secondo Palazzo Spada, anche per quelli volti alle cosiddette progressioni verticali tra aree o categorie diverse, atteso che, dopo l’entrata in vigore del Dlgs 27 ottobre 2009 n. 150 (riforma Brunetta) esse non possono essere riservate al personale interno che per un’aliquota massima del 50%, a differenza delle progressioni orizzontali o meramente economiche tra i livelli appartenenti alla medesima area o categoria destinate ai soli dipendenti.
Ne consegue, secondo il Consiglio di Stato, che qualora le graduatorie vigenti si riferiscano a progressioni verticali rivolte al solo personale interno indette prima della riforma Brunetta, esse non possono oggi essere utilizzate dall’Amministrazione per la copertura di posti resisi nelle more vacanti, giacché a decorrere dal 1° gennaio 2010 a tal fine deve ricorrersi al pubblico concorso, se del caso con una percentuale di riserva agli interni, a nulla valendo la differente disciplina eventualmente prevista dai contratti collettivi previgenti divenuti inapplicabili in parte qua, in ragione della sopravvenuta riforma legislativa, trattandosi quella dell’accesso ai pubblici uffici di materia riservata alla legge, ai sensi dell’articolo 97 della Costituzione. Assunto, del resto, confermato anche dal dipartimento della Funzione pubblica che già con circolare 22 febbraio 2011 n. 11786 (poi confermata con la n. 5/2013), ha vietato di ricorrere allo scorrimento di graduatorie relative ad idonei delle progressioni verticali a decorrere dal 1° gennaio 2010.
Il Sole 24 Ore – 11 luglio 2015