Pubblico impiego. Pochi contributi? In pensione a 70 anni. L’amministrazione è tenuta a proseguire il rapporto di lavoro per permettere di maturare i requisiti minimi
Bruno Benelli. Anche in questi tempi dominati dalla frenesia del “manda a casa il dipendente pubblico” restano in vigore le vecchie norme del testo unico dello Stato e le sentenze della Corte costituzionale che si prendono cura del lavoratore che non ha ancora raggiunto il diritto alla pensione nel momento in cui compie l’età minima prevista dall’ordinamento cui egli appartiene o quella stabilita in via generale per la pensione di vecchiaia.
In questa ipotesi l’amministrazione è tenuta a proseguire il rapporto di lavoro oltre le età suddette per permettergli di maturare i requisiti minimi previsti per la pensione. Tutto ciò fino ai 70 anni di età, che oggi sono in realtà 70 + 3 mesi e dal 2016 saranno 70 + 7 mesi.
Naturalmente per appurare che il soggetto abbia i requisiti pensionistici minimi (20 anni di contributi) l’amministrazione deve tenere conto anche degli eventuali precedenti rapporti di lavoro, a cui corrisponda versamento di contributi. E ciò anche se tale versamento è stato fatto a casse pensionistiche diverse da quelle in cui è iscritto l’interessato.
Contatti con le Casse
In questa logica l’amministrazione deve prendere contatti con le casse previdenziali per verificare – ovviamente in anticipo rispetto al momento della decisione finale per evitare ritardi o peggio errori – la concreta situazione contributiva del soggetto. Se quindi i 20 anni sono raggiunti attraverso la totalizzazione o il cumulo dei vari spezzoni contributivi il datore di lavoro è autorizzato a risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro.
Tenendo presente che se viene applicata la totalizzazione occorre far proseguire il lavoro sino alla maturazione della decorrenza effettiva della pensione, dopo che si è aperta la finestra mobile, al fine di non creare periodi senza stipendio e senza pensione. Se poi la pensione ricade sotto l’esclusivo calcolo contributivo, è indispensabile verificare non solo la presenza dei 20 anni, ma anche se l’importo della pensione raggiunto con i contributi versati non sia inferiore all’importo soglia, pari a una volta e mezzo la misura dell’assegno sociale Inps. Per cui, se l’importo è inferiore a 672,78 euro al mese (valore 2015), l’amministrazione non può mandare a casa il dipendente.
Minimo di anzianità
Nel caso in cui il lavoratore non raggiunga il minimo di anzianità contributiva entro l’età prevista per la pensione di vecchiaia (oggi: 66 anni + 3 mesi), il datore di lavoro deve valutare se proseguire il rapporto di lavoro fino a 70 anni (oggi: 70 anni + 3 mesi) può far raggiungere il requisito contributivo minimo (20 anni).
La soluzione è duplice: a) se sì, il dipendente viene autorizzato a proseguire il lavoro fino a raggiungere l’anzianità minima, che potrebbe realizzarsi anche prima dei 70 anni; b) se no, l’amministrazione risolve immediatamente il rapporto. E chi si è visto s’è visto!
La Stampa – 15 giugno 2015