I contribuenti alle prese con il calcolo del saldo Imu devono fare i conti, innanzitutto, con l’incremento delle aliquote che la maggior parte dei comuni ha deliberato per l’anno in corso.
Sono pochi infatti quelli che hanno confermato le aliquote stabilite dal legislatore nazionale, e la maggior parte ha incrementato l’imposta dovuta per i fabbricati diversi dall’abitazione principale. Questo contribuisce a complicare non poco i calcoli, visto che proprio per gli “altri” immobili, vi è l’obbligo, a carico dei soggetti passivi, di suddividere correttamente l’Imu tra quota statale e quota comunale. Il punto di partenza è rappresentato sempre dalla rendita catastale che deve essere rivalutata del 5% e moltiplicata per i coefficienti corrispondenti alla categoria di appartenenza dell’immobile (ad esempio, 160 per i fabbricati di categoria A – escluso gli A/10 – e di categoria C/2, C/6 e C/7, 80 per gli A/10 e 55 per i locali appartenenti alla categoria C/1). Per le aree fabbricabili la base imponibile è invece data dal valore venale in comune commercio alla data del primo gennaio 2012. Una volta ottenuta la base imponibile, occorre calcolare l’imposta dovuta per l’intero anno moltiplicandola per l’aliquota deliberata dal comune (le delibere sono consultabili sul sito www.finanze.it). Solo per l’abitazione principale che, si ricorda, è quella nella quale il contribuente ha la residenza anagrafica e dimora abitualmente, occorre inoltre considerare la detrazione di 200 euro maggiorata di 50 euro per ogni figlio convivente di età non superiore a 26 anni, anche non a carico fiscalmente. Anche in questo caso il comune potrebbe aver aumentato l’importo dello sconto, per cui è opportuno consultare la delibera. Ovviamente la detrazione e la maggiorazione devono essere rapportate ai mesi del 2012 nei quali si sono verificate le condizioni richieste dalla norma. Se pertanto un fabbricato è stato destinato ad abitazione principale per soli sei mesi, occorrerà considerare l’agevolazione alla metà. Lo stesso trattamento di favore è esteso anche alle pertinenze dell’abitazione principale, intendendosi come tali quelle classificate nelle categorie C/2, C/6 o C/7, fino ad un massimo di tre, appartenenti però ciascuna ad una categoria catastale diversa tra quelle menzionate. Nel suddetto limite rientra anche la pertinenza che risulta iscritta in catasto unitamente al l’abitazione principale. Una volta calcolata l’Imu annua lorda, occorre ancora rapportarla alla quota e al periodo di possesso, che potrebbe anche essere inferiore all’anno. In tutti i casi in cui deve essere operato il ragguaglio dell’imposta o delle detrazioni a mese, vale la regola per cui il mese si considera per intero se il possesso si è protratto o l’evento si è verificato per almeno 15 giorni. Il saldo da pagare entro il 17 dicembre si calcola sottraendo dall’Imu dovuta per l’intero anno l’imposta relativa all’acconto o agli acconti, se si è scelto di versare l’acconto in due rate. Per tutti gli immobili diversi dall’abitazione principale (e da quelli assimilati all’abitazione principale) e dai fabbricati rurali, occorre suddividere il saldo tra quota statale e quota comunale, tenendo presente che le variazioni di aliquote eventualmente deliberate dai comuni non possono “intaccare” la quota destinata allo stato che rimane ferma allo 3,8 per mille su base annua. La materiale suddivisione delle due quote avviene attraverso la compilazione del modello di versamento F24, adoperando gli appositi codici tributo, ovvero del bollettino di conto corrente. Una volta completato il calcolo, occorre procedere all’arrotondamento all’euro, che deve avvenire per difetto, se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi e per eccesso, se la frazione è superiore a 49 centesimi. Detta regola vale per ciascuna quota dell’imposta, quindi anche per l’Imu che deve essere ripartita tra Stato e comune. Per quanto attiene all’importo minimo da versare, se il comune non ha deliberato nulla in proposito, occorre far riferimento alla legge statale, in base alla quale il versamento non è dovuto se l’importo annuo è inferiore a 12 euro. Dal primo dicembre era già possibile versare l’Imu, oltre che con il modello F24 (si può adoperare pure l’F24 semplificato), anche con il bollettino di conto corrente postale approvato a fine novembre.
ilsole24ore.com – 5 dicembre 2012