II contribuente, novello Nostradamus, deve saper prevedere l’evoluzione degli strumenti di contrasto all’evasione; anzi, soprattutto quando evade deve aspettarsi che il sistema muti per contrastare, in modo sempre più efficace, l’illecito.
Con questo neppure troppo implicito ragionamento, la Corte di cassazione prima (sentenza n. 14041/2011) e la Corte costituzionale poi (ordinanza n. 318/2011) hanno giustificato e avallato l’estensione retroattiva ai professionisti della presunzione fondata sui prelevamenti bancari (articolo 32, Dpr 600/1973). Con il nuovo redditometro il problema della retroattività delle presunzioni in seno all’accertamento del reddito è destinato a riproporsi, in termini aggravati. Una delle criticità maggiori del nuovo redditometro, difatti, è proprio la sua applicabilità retroattiva, sancita dall’articolo 22 del DI 78/2010. Si tratta di una criticità che non può ritenersi risolta dalla semplice pretesa natura procedimentale e non sostanziale della relativa disciplina. Questo perché, la tradizionale contrapposizione tra norme sostanziali e procedimentali, secondo cui le seconde, diversamente dalle prime, andando a disciplinare l’esercizio di un potere (quello di accertamento) fisiologicamente rivolto al passato, hanno naturalmente portata retroattiva (Cassazione n. 26437/2010), già di per sé criticabile, con il nuovo redditometro risulta in crisi. Per due ragioni. Innanzitutto, perché la stessa natura procedimentale del nuovo redditometro può essere messa in discussione, posto che la novità non coinvolge solo una modalità di accertamento del reddito quanto la definizione di cos’è il reddito tassabile. Il principale risultato del nuovo redditometro, nei fatti, è una trasformazione dell’oggetto dell’accertamento tributario, che dal reddito prodotto diventa il reddito consumato. Non si tratta solo di una presunzione che dal consumo tende a ricostruire il reddito, dal momento che qui, diversamente da quanto accadeva con il vecchio redditometro, la spesa (effettiva o su base Istat) non consente semplicemente di desumere un reddito, quanto, semmai, lo identifica (quantitativamente). In secondo luogo, e soprattutto, perché l’applicazione retroattiva (al 2009) del nuovo redditometro, incentrato com’è sulla ricostruzione presuntiva del reddito in ragione della spesa, costringe il contribuente a fornire la “giustificazione” di comportamenti passati Nel momento in cui, per disinnescare la valenza induttiva di spese sostenute nel passato, si richiede al contribuente di motivare come ha potuto sostenerle, occorre ragionare sul fatto che, all’epoca dei fatti “contestati” (le spese), il contribuente non aveva alcun onere di rendicontazione delle proprie spese. Tutto questo per dire che voler accollare oggi – a partire dal 2013 – un simile onere al contribuente, finisce per confliggere con elementari ragioni di giustizia, ma, soprattutto, si pone in contrasto con principi fondamentali quali la tutela della buona fede e del legittimo affidamento, se non addirittura con il diritto di difesa, sancito dalla Costituzione.
19.01.2013 Il Sole 24 Ore