Peso delle presunzioni Si tratta ora di capire se continuare a usare i valori presuntivi solo nella fase successiva a quella della selezione
Redditometro verso nuove istruzioni. A un anno dalla firma del decreto che ha attuato la versione 2.0 dello strumento di accertamento, l’agenzia delle Entrate sta studiando le soluzioni per adeguarsi ai rilievi arrivati dal Garante della privacy. Le questioni principali restano quelle finite nel mirino dell’Authority: l’utilizzo delle spese medie Istat, il controllo sui dati, le indicazioni da fornire nell’invito al contraddittorio. Aspetti su cui potrebbe prendere forma una circolare o, almeno, un chiarimento operativo agli uffici. Senza considerare poi delle questioni di fondo ancora da dipanare (si veda l’articolo a lato).
Uno dei nodi su cui ponderare attentamente la soluzione è l’utilizzo delle medie Istat. La breve cronistoria di questi ultimi mesi racconta che subito dopo la pubblicazione del decreto attuativo (firmato, però, il 24 dicembre 2012) il ricorso alle medie Istat nella ricostruzione del reddito complessivo del contribuente è stato ritenuto da più parti fin da subito uno dei punti più controversi. Tra l’altro con un peso specifico tutt’altro che ininfluente perché – come ha sottolineato il parere finale del Garante della privacy – l’ammontare medio della spesa familiare in base ai valori Istat utilizzabili in assenza di dati certi di spesa ammonta a circa 900 euro mensili. L’agenzia delle Entrate ha cercato di venire incontro alle perplessità che riguardavano, tra l’altro, la dimostrazione di aver sostenuto spese inferiore rispetto alle medie Istat o di non averle addirittura sostenute. La circolare 24/E/2013 ha cercato, di fatto, di metterle nell’angolo, relegando i valori presuntivi solo a una fase successiva alla selezione dei contribuenti da controllare e prevedendo comunque la possibilità fornire spiegazioni con argomentazioni anche non supportate da documentazione ma purché logicamente sostenibili. Il parere del Garante, invece, non sembra ammettere spazio per le medie Istat in tutto l’iter. Su questo si impone, quindi, la ricerca di una soluzione tra due indicazioni opposte: il decreto attuativo che chiede di tenerne conto e la Privacy che le vuole sempre fuori.
La circolare-bis o il chiarimento operativo saranno chiamati a fare la scelta se tagliare fuori definitivamente o meno i valori presuntivi. Va, però, anche considerato che un eventuale contenzioso su un accertamento che tiene conto delle medie Istat potrebbe far leva sulla posizione espressa appunto da un’Authority indipendente dello Stato. Quali potrebbero essere i tempi per una soluzione? In questo caso bisogna operare due valutazioni. Il nuovo redditometro è stato previsto da una norma contenuta in un decreto legge (Dl 78/2010) entrata in vigore il 31 maggio 2010, ma con un raggio d’azione ben delineato: accertare i periodi d’imposta dal 2009 in poi. Il fattore temporale, in questo caso, potrebbe portare a una soluzione ragionata per due ordini di motivi. e Al momento gli uffici delle Entrate sono concentrati sulla conclusione dell’attività accertativa sul 2008 (l’ultimo anno di applicazione del vecchio redditometro) per il quale la decadenza scatta con la fine di questo mese. Quindi il capitolo degli accertamenti sul 2009 sarà aperto molto probabilmente con il nuovo anno. r Gli anni passati dal Dl 78/2010 a oggi sono stati contraddistinti da una forte attesa nei confronti del nuovo strumento, anche per superare le “rigidità” del vecchio metodo. Proprio per questo, dopo tutti gli stop and go per metterlo a punto, una posizione ufficiale delle Entrate rappresenterebbe una sorta di ultima parola dopo la quale potrebbero finalmente partire le 35mila lettere ai contribuenti da controllare. Tra l’altro, gli aspetti da correggere – seguendo le indicazioni del Garante – riguardano anche le indicazioni da fornire nell’invito al contraddittorio, perché il Fisco dovrà indicare a chiare lettere se i dati richiesti (come per esempio gli estratti conto per i movimenti bancari) sono obbligatori o facoltativi e quali saranno le conseguenze di un rifiuto – parziale o totale – a rispondere.
Dal decreto legge del 2010 al parere del Garante preziosi. Perl’attribuzione al contribuentedel reddito presumibile, le spesevengono “pesate” aseconda dellatipologia difamiglia (11secondo i canoni Istat), articolate in 5areeterritoriali
Il Sole 24 ore – 18 dicembre 2013