Il Ministero della Salute ha pubblicato la nota avente come oggetto “Registrazione dei medicinali somministrati agli animali e integrazione con il documento di accompagnamento informatizzato (c.d. modello 4)“.
Al fine di semplificare ulteriormente la procedura, le informazioni relative ai medicinali con tempi di attesa superiori a zero giorni somministrati agli animali di diverse specie nei 90 giorni precedenti alla compilazione del modello 4 per la loro movimentazione verso macello o verso altri stabilimenti, sono visualizzabili digitalmente attraverso l’utilizzo di uno specifico codice (anche in formato QR code) riportato sullo stesso documento informatizzato.
Tramite tale codice, il sistema informativo Vetinfo consente alle autorità competenti ed all’operatore dello stabilimento di partenza e di arrivo degli animali, incluso il responsabile del macello di destinazione, di visualizzare le informazioni inerenti ai trattamenti registrati per gli animali movimentati.
Tramite l’utilizzo del codice di cui sopra sono visualizzabili tutti i trattamenti somministrati nel periodo a tali animali, anche se in allevamenti diversi rispetto all’ultimo da cui essi sono movimentati.
Si precisa che l’integrazione automatica dei trattamenti nel modello 4 riguarda gli animali identificati singolarmente (bovini, equini, ovini e caprini non destinati alla macellazione entro l’anno di età) e i gruppi di avicoli.
Per gli animali che ai sensi della normativa vigente possono essere movimentati per partita resta in essere la funzionalità di compilazione manuale dei trattamenti. In questi casi l’indicazione del trattamento deve essere necessariamente riportata dall’operatore dello stabilimento di partenza che nel proprio registro dei trattamenti può selezionare quelli pertinenti allo specifico insieme di animali da movimentare. Inoltre l’operatore dello stabilimento di partenza può aggiungere manualmente anche ulteriori trattamenti, se a lui noti, somministrati prima dell’arrivo nel proprio stabilimento agli animali che intende movimentare.
Per gli animali identificati singolarmente introdotti da paesi UE o terzi da meno di 90 giorni, l’operatore, compilando il modello 4, deve inserire manualmente eventuali trattamenti a lui noti somministrati ai capi prima dell’arrivo nel proprio stabilimento.
L’operatore che riscontra discrepanze nelle informazioni relative ai trattamenti visualizzati attraverso il codice riportato sul modello 4, inerenti all’identificazione dell’animale trattato o alla durata dei tempi di attesa o ad altro, deve verificare e rettificare tali dati nel Sistema Informativo Nazionale della Farmacosorveglianza (Ricetta Elettronica Veterinaria) contestualmente alla compilazione del modello 4 in BDN.
Al momento della compilazione del modello 4 informatizzato per movimentazioni verso il macello, l’operatore o suo delegato deve rendere disponibile, su supporto informatizzato o in formato cartaceo, il documento contenente le informazioni sui trattamenti farmacologici ricavabili col codice riportato sullo stesso modello 4. In tal modo l’operatore può assolvere all’obbligo di trasmissione delle informazioni sui trattamenti anche in caso di eventuale temporanea assenza di rete internet nel luogo di destinazione degli animali.
In assenza di informazioni sui trattamenti farmacologici, gli animali arrivati al macello, se non è possibile differire la macellazione in attesa di tali informazioni, devono essere sottoposti a controlli ufficiali per la ricerca di residui di sostanze farmacologicamente attive. Gli esami sono a spese dell’operatore, tranne nei casi eccezionali attestati dal Ministero della salute, di blocco del sistema informativo nazionale. La frequenza dei campionamenti e la tipologia delle ricerche da effettuare devono essere determinati dal veterinario ufficiale, sulla base delle conoscenze disponibili e dei flussi afferenti al macello.
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