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Cassazione. Sì al licenziamento se il dirigente è depresso

È legittimo il licenziamento del dirigente depresso perché il suo stato di malattia lo pone in condizione di non poter svolgere adeguatamente il suo lavoro.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 3547/2012 (si legga il testo sul sito di Guida al diritto), respingendo il ricorso del responsabile dell’Area attrazione degli investimenti esteri di Sviluppo Italia.

Licenziato per una sostanziale soppressione dell’area

Il dirigente era stato licenziato dall’azienda a seguito di una riorganizzazione interna che aveva comportato una sostanziale soppressione dell’area. Una tesi contestata, in primo grado e in Appello, dal dirigente il quale sosteneva di essere stato mandato via in costanza dello stato di malattia e senza giustificazione in quanto, nella sua ricostruzione, l’area non era stata soppressa.

La riorganizzazione giustifica il licenziamento

Una tesi bocciata dalla Suprema corte secondo cui «il licenziamento siccome correlato ad un effettivo processo di riorganizzazione del settore al quale era preposto, è sostenuto da giustificatezza». Infatti, quando è motivato, e la motivazione è «lecita» e «obiettivamente verificabile», il licenziamento del dirigente «non è arbitrario e, di conseguenza, è giustificato ai sensi del contratto collettivo».

Il riposo psichico incompatibile con le responsabilità

Ma gli ermellini hanno anche rilevato che l’estinzione del rapporto trovava una giustificazione nello stato di malattia del dipendente. Secondo la sentenza, infatti, «la incapacità/capacità a rendere la prestazione deve essere valutata, siccome ad esso funzionalmente connessa, al grado di impegno decisionale richiesto ad un dirigente per le specifiche elevate responsabilità che gli competono e, perciò, alla compatibilità del riposo psichico prescritto con quel grado di impegno». Dunque, «lo stato ansioso depressivo reattivo diagnosticato al lavoratore» lo poneva «in condizione di non poter rendere la sua prestazione, il grado di responsabilità a quella consustanziale essendo incompatibile con la terapia di riposo psichico» prescritta dai medici

Il Sole 24 Ore – 9 marzo 2012

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