L’intersindacale ha indicato quello transalpino come esempio da seguire in materia di responsabilità medica. Si tratta di un sistema che, a parte poche eccezioni, è basato sull’indennizzo automatico e che esclude quindi conseguenze penali. E dove la concilizione assume un ruolo essenziale.
Per i sindacati italiani, il modello in materia di responsabilità professionale è quello francese. Ma quali sono le differenze con il nostro sistema? La più importante riguarda la responsabilità del medico, inserita all’interno del diritto amministrativo e non concepita in senso penale. L’ordinamento transalpino è, infatti, incentrato sulla legge 4/3/2002 che prevede l’indennizzo automatico: l’utente può citare in giudizio la struttura pubblica, ma non i sanitari, e può farlo esclusivamente in conseguenza di un errore. Sono, tuttavia, previste alcune deroghe a questa norma. Casi di responsabilità in assenza di errore riguardano: le infezioni nosocomiali, i danni dall’uso di prodotti farmaceutici, gli incidenti sopravvenuti dopo una ricerca biomedica, Aids da trasfusioni, nonché i malfunzionamenti relativi all’alea terapeutica.
I problemi maggiori per i francesi, più che di carattere giuridico, riguardano quindi la sfera economica e in particolare la difficoltà per i medici di trovare un’assicurazione per responsabilità professionale, che è obbligatoria, a prezzi non esorbitanti. In Francia esiste però un Fondo di compensazione (Oniam), che eroga il risarcimento nel caso in cui un evento indesiderato non accada per un errore, ma a causa di un trattamento precario. Nello specifico, se il paziente riporta un’invalidità di almeno il 24% e il danno non era causato per colpa, il paziente può chiedere risarcimento al Fondo di compensazione. L’Oniam interviene anche per creare le condizioni favorevoli per gli accordi nei casi di lite basata sulla colpa. In Italia una figura analoga è stata introdotta dall’articolo 3 della legge Balduzzi che prevede “l’obbligo di copertura assicurativa con un Fondo ad hoc per alcune categorie a rischio professionale finanziato dal contributo dei professionisti che ne facciano espressa richiesta e da un ulteriore contributo a carico delle imprese assicuratrici”. La stessa norma cancella, invece, l’obbligo di assicurazione per responsabilità civile per le strutture sanitarie pubbliche e private.
In Francia esiste anche un comitato regionale per la conciliazione e il risarcimento. I reclami considerati ammissibili che prevengono al Comitato sono sottoposti a valutazione medica per determinare la gravità del danno e valutare se il reclamo è basato su colpa o su trattamento precario. Nel caso risulti essere su base colposa, il reclamo è trasferito all’assicurazione che può fare una proposta transitiva. Laddove non si raggiunge l’accordo con l’assicurazione, il reclamo passa al tribunale competente. Esiste, in ogni istituzione sanitaria, un comitato che facilita i rapporti con i pazienti e i familiari per ottenere informazioni o chiarimenti sugli atti medici cui sono stati sottoposti.
“Il merito principale dell’ordinamento francese – sottolinea Costantino Troise, segretario nazionale dell’Anaao – è quello di presentare una legge specifica e dettagliata in materia di responsabilità medica”. Al contrario, in Italia “per trenta anni c’è stato un vuoto assoluto che solo l’intervento di Balduzzi ha tentato di colmare”. In assenza di una precisa regolamentazione, “ogni decisione è sempre stata delegata all’interpretazione della magistratura e alla ricerca della colpa in chiave penale”. Si tratta di una “stortura evidente in quanto, come insegna appunto il modello francese, si può ricorrere all’indennizzo senza cercare di perseguire a ogni costo il professionista. L’Italia dovrebbe quindi rivolgere lo sguardo all’estero per dotarsi di una normativa più moderna e avanzata invece di – conclude – affidarsi sempre all’intervento della magistratura”.
22 maggio 2013 – Quiotidiano sanità