La mancata o tardiva diagnosi di una patologia terminale – nonostante l’aggressività del morbo e l’ineluttabilità dell’esito – comporta la responsabilità medica del professionista e, per gli eredi, il diritto al ristoro del danno morale terminale patito dal loro congiunto.
La Terza sezione civile della Cassazione torna ancora una volta sul conflittuale rapporto tra medico e paziente (sentenza 16993/2015, depositata ieri) per ribadire il nesso di causalità istantaneo tra la non adeguata diagnosi e i danni subiti dal malato. Danni che – scrive la Corte facendo un lungo elenco di giurisprudenza conforme – consistono nella negazione della chance di vivere (comunque) più a lungo e di patire minori sofferenze, in aggiunta al danno tanatologico/morale terminale.
Il caso proposto alla Terza, avvenuto nei primissimi anni ’90, riguardava il destino di una donna palermitana a cui era stata colpevolmente ritardata la diagnosi di un tumore alla cervice dell’utero. Una patologia molto aggressiva e quasi sempre dal decorso ineluttabile, ma che il ginecologo curante non aveva saputo individuare nonostante ripetuti episodi di perdite ematiche, segnalati dalla paziente e ampiamente sottovalutate dal medico.
La Corte d’appello di Palermo, pur rilevando la condotta omissiva del professionista, aveva negato il nesso di causalità con le sofferenze patite dall’assistita, e pertanto il diritto al risarcimento per gli eredi. Secondo la Terza civile, invece, anche la denegata possibilità di un intervento palliativo – conseguente ad una diagnosi tempestiva – «cagiona al paziente un danno già in ragione della circostanza che nelle more egli non ha potuto fruirne» e dovendo inoltre sopportare «il dolore che la tempestiva esecuzione dell’intervento palliativo avrebbe potuto alleviargli, sia pure senza la risoluzione del processo morboso». Il corretto intervento del medico, anche se non avrebbe potuto salvare la vita, avrebbe comunque concesso al paziente la «chance di conservare, durante quel decorso, una “migliore qualità della vita” intesa quale possibilità di programmare (…) il proprio essere persona e, quindi, in senso lato l’esplicazione delle proprie attitudini psico-fisiche in vista e fino a quell’esito». Tale lesione dà titolo di risarcimento per danno morale terminale, diritto trasmissibile agli eredi.
Alessandro Galimberti – Il Sole 24 Ore – 21 agosto 2015