Via libera della Camera con 307 sì, 84 no e 12 astenuti al disegno di legge sulla responsabilità professionale dei medici e operatori sanitari, approvato questa mattina in prima lettura. Il provvedimento passa ora all’esame del Senato. Il medico o l’operatore sanitario la cui imperizia determini la morte o la lesione personale dell’assistito risponderà solo per colpa grave, a meno che, salvo le rilevanti specificità del caso concreto, non abbia rispettato le buone pratiche cliniche assistenziali e le raccomandazioni previste da linee guida. È la principale innovazione della proposta di legge approvata dall’Aula della Camera che ora passa al Senato. Il testo disciplina i temi della sicurezza delle cure e del rischio sanitario, della responsabilità dell’esercente della professione sanitaria e della struttura sanitaria pubblica o privata, le modalità e caratteristiche dei procedimenti giudiziari aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, l’obbligo di assicurazione e l’istituzione del Fondo di garanzia per i soggetti danneggiati da responsabilità sanitaria. Il testo approvato
Grande soddisfazione per l’approvazione è stata espressa dal relatore del testo per la maggioranza, e responsabile sanità del Pd, Federico Gelli: “Sono molto soddisfatto del testo approvato e del lavoro svolto dall’Aula. Con gli emendamenti approvati siamo riusciti a migliorare un testo già molto buono nel suo impianto”.
Per la ministra della Salute Beatrice Lorenzin che ha fortemente contribuito – anche con l’istituzione della commissione Alpa – ad accelerare su un provvedimento in stand-by da una decina d’anni, si tratta di «un risultato storico, una svolta nella lotta alla medicina difensiva perché assicura l’equilibrio tra la tutele dei medici, che hanno bisogno di svolgere il loro delicato compito in serenità, e il diritto dei cittadini dinanzi ai casi di malasanità». Queste le principali nobvità dle provvedimento, sintetizzato ulteriormente da Lorenzin: «Cambia la responsabilità del medico sia da un punto di vista penale, poiché il medico non sarà più responsabile neppure per colpa grave se rispetta le linee guida, che civile, prevedendosi la natura extracontrattuale della responsabilità dei medici non liberi professionisti con conseguente inversione dell’onere della prova e dimezzamento del termine di prescrizione; viene, inoltre, introdotta l’azione diretta nei confronti dell’assicurazione; il tentativo obbligatorio di conciliazione pone un freno al proliferare dei contenziosi giudiziari; viene limitata, da un punto di vista della quantificazione, l’sazione di rivalsa della struttura sanitaria nei confronti del medico; viene creato un fondo di garanzia per le vittime di malasanità».
“Il provvedimento approvato oggi dalla camera dei Deputati segna un grande passo in avanti per affrontare e dare risposte al fenomeno della cosiddetta medicina difensiva, un tema al quale il Ministero della Salute ha prestato grande attenzione – ha dichiarato il Sottosegretario alla Salute Vito De Filippo, che ha partecipato ai lavori dell’Aula – Il testo approvato coniuga la tutela dei medici con il diritto dei cittadini di fronte a casi di malasanità. Il documento nella sua versione finale presenta forti punti di innovatività. Ogni giorno pazienti, cittadini, associazioni, medici, personale sanitario, magistrati e avvocati incrociano questioni nell’adempimento costituzionale di garantire il diritto alla salute nel nostro Paese, questo provvedimento affronta e risolve molte di queste questioni”.
Diverse le modifiche apportate al testo.
Linee guida. Le linee guida assumono il giusto ed equilibrato ruolo di raccomandazione per gli esercenti la professione sanitaria. Queste dovranno essere indicate dalle società scientifiche e dagli istituti di ricerca individuati con decreto del Ministro della salute e iscritti in un apposito elenco. Ai fini della legge, verranno poi inserite nel sistema nazionale linee guida e pubblicate sul sito dell’Istituto superiore di sanità.
Azione di rivalsa. Grazie ad un emendamento del relatore Gelli, l’azione di rivalsa nei confronti dell’esercente la professione sanitaria potrà avvenire solo per dolo e colpa grave. Viene inoltre confermato il tetto massimo di 3 annualità lorde per agevolare la stipula di assicurazioni a prezzi calmierati. Infine, viene escluso dall’iter il possibile intervento da parte della Corte dei Conti.
Audit. I verbali e gli atti conseguenti all’attività di gestione del rischio clinico non potranno essere acquisiti o utilizzati nell’ambito dei procedimenti giudiziali.
Risk management. Il ruolo di coordimanto del risk managment potrà essere svolto anche dai medici legali e da altro personale dipendente delle strutture sanitarie con adeguata formazione ed esperienza almeno triennale.
Strutture sociosanitarie. L’ambito di intervento della responsabilità professionale viene estesa anche alle strutture socio sanitarie.
Garante diritto alla salute. Viene esclusa la possibilità di effettuare segnalazioni anonime al garante per il diritto alla salute.
Medici medicina generale. La responsabilità di tipo extracontrattuale, con conseguente ribaltamento dell’onere della prova e prescrizione dimezzata a 5 anni, viene estesa anche ai medici di medicina generale.
Assicurazioni. Viene rimandata ad un apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico l’individuazione dei requisiti minimi e delle caratteristiche di garanzie per le polizze assicurative delle strutture sanitarie. Tali requisiti dovranno essere individuati anche per le forme di autoassicurazione e per le altre analoghe misuredi assunzione diretta del rischio. Inoltre, in caso di cessazione definitiva dell’attività professionale per qualsiasi causa dovrà essere previsto un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura. L’ultrattività è estesa agli eredi e non è assoggettabile alla clausola di disdetta.
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fonti: Quotidiano sanità e Sole sanità – 28 gennaio 2016