La commissione Giustizia della Camera ha esaminato il testo unificato “Nuove norme in materia di animali d’affezione e di prevenzione del randagismo e tutela dell’incolumità pubblica” e ha espresso parere favorevole subordinandolo ad alcune condizioni. La Commissione ribadisce la propria contrarietà all’attribuzione della funzione di polizia giudiziaria a soggetti che, come nel caso del servizio sanitario pubblico, non appaiono avere le competenze necessarie per lo svolgimento della delicata funzione di polizia giudiziaria e chiede quindi la soppressione del comma 2 dell’articolo 28 (Vigilanza e attività delle guardie zoofile), che recita: Il servizio veterinario pubblico ha funzioni di polizia giudiziaria nell’ambito della presente legge.
Quindi viene richiesta la soppressione di tutto l’articolo 34 (Modifiche al titolo II del codice di procedura civile) che inserisce gli animali d’affezione tra le cose mobili assolutamente impignorabili ai sensi del codice di procedura civile (All’art. 514 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente numero: “7) gli animali d’affezione”). La Commissione ha motivato le “perplessità sull’esclusione dai beni pignorabili dei soli animali d’affezione” (che nel testo unificato sono “cani e gatti tenuti dall’uomo, per compagnia o affezione, compresi quelli che svolgono attività utili all’uomo) “in quanto la ratio giustificatrice dell’esclusione è da rinvenire nel particolare rapporto che può instaurarsi tra l’uomo ed animali anche diversi dagli animali d’affezione”
Chiesta anche la soppressione dei commi 2 e 5 dell’articolo 35 dedicato alle sanzioni, motivando con il fatto che “l’illecito amministrativo di cui all’articolo 35, comma 2, è descritto in maniera non sufficientemente determinata nella parte in cui viene fatto riferimento al «benessere dei riproduttori e cucciolate», mentre in altri casi sono puniti con sanzioni eccessive rispetto alla gravità del fatto commesso”.
Quanto infine al comma 11 (Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque ometta di adempiere all’obbligo di cui all’articolo 10, comma 6, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro), la fattispecie sanzionatoria per omessa tempestiva comunicazione al servizio veterinario pubblico o agli organi di pubblica sicurezza del rinvenimento di animali randagi, “appare concretamente inapplicabile considerata la genericità della condotta punita”.
12 ottobre 2012 – riproduzione risrvata