Il 27 Aprile 2021 è stato pubblicato nell’Archivio Legislativo del Senato della Repubblica il Documento XIX, n. 116 relativo alla “Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea (sesta sezione) del 4 febbraio 2021, causa c-640/19. Azienda agricola Ambrosi Nicola Giuseppe e altri contro Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunale amministrativo regionale per il Lazio. «Rinvio pregiudiziale – agricoltura – organizzazione comune dei mercati – Regolamento (ce) n. 1234/2007 – quote latte – prelievi sulle eccedenze – latte rivolto alla produzione di formaggi che beneficiano di una denominazione d’origine protetta (DOP) e sono destinati all’esportazione verso paesi terzi”
Quindici aziende agricole si sono pronunciate contro Agea e Mipaaf appellandosi alla Corte di Giustizia dell’Unione europea in merito a un ricorso diretto all’annullamento delle ingiunzioni di pagamento emesse nei loro confronti, nonché di tutte le lettere dell’AGEA o del Ministero connesse a tali ingiunzioni, in merito alle procedure di compensazione e di calcolo delle produzioni nazionali al fine della determinazione dei prelievi supplementari che gli allevatori avrebbero dovuto versare per il periodo (2008-2009) di commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari.
Gli allevatori sottolineano infatti l’illegittimità di tali atti e l’inattendibilità dei dati che consentono di determinare il livello della produzione nazionale nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. A loro avviso, i quantitativi di latte rivolti alla produzione di formaggi che beneficiano di una denominazione d’origine protetta (DOP), e sono destinati ad essere esportati verso paesi terzi, dovrebbero essere esclusi dal calcolo del quantitativo globale garantito attribuito agli Stati membri.
II giudice del rinvio ritiene che, in materia di quote latte, la necessità di tutelare l’equilibrio tra offerta e domanda di latte e di prodotti lattiero-caseari riguardi soltanto il mercato interno dell’Unione. Pertanto, il latte destinato alla produzione di prodotti lattiero-caseari che beneficiano di una DOP da esportare al di fuori dell’Unione non dovrebbe essere preso in considerazione nel calcolo delle quote latte e dei quantitativi di riferimento nazionali, di modo che il prelievo supplementare dovrebbe riguardare unicamente i quantitativi di latte vaccino o di altri prodotti lattiero-caseari commercializzati nel periodo di dodici mesi sul solo mercato dell’Unione.
Di conseguenza, il giudice del rinvio si interroga sulla conformità della normativa nazionale, che include nel calcolo delle quote nazionali i quantitativi di latte rivolti alla produzione di formaggi che beneficiano di una DOP e sono destinati ad essere esportati verso paesi terzi, con le disposizioni pertinenti dei regolamenti che istituiscono prelievi supplementari nel settore del latte.
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Fonte: Archivio Legislativo del Senato della Repubblica
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