I contributi volontari versati dal contribuente per riscattare, ai fini pensionistici, periodi precedenti all’effettiva prestazione di lavoro (e.d. «riscatto della laurea») non rilevano ai fini del calcolo della base imponibile da sottoporre a tassazione al momento della cessazione del rapporto di lavoro e pagamento della liquidazione. Lo afferma la sezione 21 della Ctr Lazio nella sentenza n. 2393/21/14. La stessa commissione, tuttavia, con la sezione 14, ha emesso quasi in contemporanea una sentenza dal tenore differente (n. 787/14/14), in cui si riconosce la rilevanza.
La prima vertenza riguarda una richiesta di rimborso avanzata da un ex ufficiale dell’Aeronautica militare, in riguardo all’Irpef trattenuta all’atto dell’erogazione del Tfr. Secondo il contribuente, nel calcolo della base imponibile, non sono stati (ingiustamente) considerati i contributi volontari versati per il riscatto di servizi pre-ruolo, svolti presso l’Accademia aeronautica. «La non tassabilità pro parte del tfr», osserva la sezione 21, «per i contributi posti a carico dei lavoratori dipendenti per periodi relativi a servizi riscattati a domanda, non è applicabile nelle ipotesi di contribuzione totalmente a carico del lavoratore». Dunque, tali somme «non sono sottraibili dalla base imponibile dell’indennità di buonuscita». Diverse le conclusioni della sezione 14 nella sentenza n. 787: «trattandosi di contributi previdenziali relativi a riscatto di servizi, sostenuti totalmente dall’interessato, l’indennità di buona uscita è assoggettata a Irpef con tassazione separata, previa determinazione della base imponibile, riducendo l’importo lordo della corrispondente quota dei contributi previdenziali posti a carico del dipendente».
Italia Oggi – 19 maggio 2014