Cosa cambia ora e cosa cambierà nel futuro nelle varie fasi di applicazione del regolamento Ue 1169. L’avvocato Dario Dongo risponde al quesito di una consulente Haccp, a fronte della confusione sulle modalità di introduzione dell’etichetta nutrizionale
Sono una consulente HACCP e vi assicuro che a Firenze c’è una grande confusione su cosa e come dovrà essere applicato il 1169/2011. Mi spiego meglio: noi stiamo cercando di capire insieme alla Asl e alle Associazioni dei commercianti/produttori se la tabella nutrizionale dovrà essere applicata solo agli alimenti confezionati o anche ai piatti ordinati al ristorante. Secondo voi qual è l’interpretazione corretta?
Risponde l’avvocato Dario Dongo esperto di diritto alimentare e autore del libro nell’ebook ‘L’Etichetta’.
Mi accingo a organizzare nei prossimi mesi anche a Firenze, come già in altri Comuni (a Parma il pomeriggio del 16 giugno e a Cremona il 17, presso le rispettive Unioni degli Industriali e in sinergia con le ASL, poi il 24 a Bologna, sempre insieme a GS1-Italy/Indicod-ECR, al Royal Hotel Carlton, iscrizione gratuita) una giornata di formazione su cosa cambia ora, e cosa cambierà in futuro, nelle varie fasi di applicazione del reg. UE 1169/2011. Per rispondere alla domanda riporto quanto già esposto nell’ebook ‘L’Etichetta’:
– l’etichettatura nutrizionale diventerà obbligatoria, per la quasi totalità degli alimenti preconfezionati, a decorrere dal 14.12.2016 ristorante Woman in restaurant- gli alimenti preconfezionati che già ora, su base volontaria (o già da tempo obbligatoria, in ragione di notizie relative a una o più caratteristiche nutrizionali del prodotto, esposte in etichetta o pubblicità ‘lato sensu’ intesa, ivi compresi siti web e social network riferibili all’operatore responsabile) contengano una tabella nutrizionale a 4 o a 8 elementi, dovranno aggiornare la stessa secondo lo schema a 7 elementi (con facoltà di aggiungere l’ottavo, fibre alimentari) su tutte le etichette a utilizzarsi a partire dal 14.12.2014
– l’adattamento delle tabelle nutrizionali rispetto al nuovo schema dovrà applicarsi, a decorrere dal 14.12.14, anche alle informazioni nutrizionali offerte su base volontaria negli esercizi di ristorazione (ad esempio, in alcuni ‘fast food’). Opinione dello scrivente, almeno.
– il campo di applicazione del reg. UE 1169/2011 viene effettivamente esteso ai prodotti somministrati, non più solo a quelli ‘venduti’, dalle collettività. Intese come bar e pubblici esercizi, ristoranti, mense, esercizi di catering. È tuttavia rimessa a un atto di esecuzione della Commissione europea, in accordo con gli Stati membri e con l’avallo del Parlamento europeo, la decisione su quali notizie prevedere come obbligatorie, con quali modalità ed entro quali termini. È tutto sommato facile prevedere che verrà introdotto l’obbligo di comunicare la presenza di allergeni anche nei cibi somministrati. Ciò in ragione sia del rilievo sanitario di tale informazione (come si evince dalla nozione di alimento a rischio prevista nel ‘General Food Law’, reg. CE 178/02, art. 14), sia dell’attenzione espressa dal legislatore verso la stessa, che è invero l’unica notizia inderogabile prevista nel reg. UE 1169/11 per gli alimenti venduti sfusi o preincartati (la cui disciplina d’informazione é stata rimessa ai singoli Stati membri.
Nell’occasione, mi permetto di segnalare che la divisione FARE (Food & Agriculture Requirements) si occupa di servizi inerenti la revisione delle etichette, pubblicità e informazione commerciale di alimenti e mangimi destinati sia ai paese UE che extra UE.
Dario Dongo (esperto di diritto alimentare) – Il Fatto alimentare – 14 giugno 2014