Lavoro. In un’indagine dei giuslavoristi tra avvocati e magistrati le criticità della riforma processuale. Giudici e legali ammettono la proponibilità con le forme «speciali» di questioni sul datore e sul requisito numerico
Un impatto «come prevedibile, a dir poco problematico». E quello della riforma Fornero, soprattutto sul suo versante processuale, nel giudizio di magistrati e avvocati. A fare il punto una ricerca condotta sul campo dall’Agi (l’Associazione dei giuslavoristi italiani) che ha ottenuto le risposte di 239 avvocati e di 38 magistrati. L’indagine (che sarà presentata oggi a Milano in un convegno che si apre alle 14,30 nell’Aula magna del Palazzo di giustizia) che tocca la gran parte dei quesiti sorti in questi mesi di prima applicazione della riforma, conferma molte delle perplessità che da subito vennero formulate sulle forme processuali che, nate per accelerare la soluzione delle controversie in materia di licenziamenti, rischiano in realtà di appesantire ulteriormente il processo e, inoltre, di trovare un’applicazione sul territorio assolutamente frammentaria. Per Fabio Rusconi, presidente Agi, si tratta di «una riforma largamente carente, che aggrava il carico già esorbitante della giustizia del lavoro e che è stata concepita senza adeguata riflessione legislativa, nella fretta dettata dall’incalzare della crisi economica e finanziaria cui si voleva rispondesse. Carente perché – aggiunge – strumentale alla gestione di una radicale riforma dell’articoloi8 dello Statuto dei lavoratori, tutta da metabolizzare e figlia a propria volta di fretta e tensioni politico-sociali ed economiche che non possono non scaricarsi sul processo». Il processo che emerge dalle risposte è caratterizzato da un rito: a) obbligatorio in ogni caso in cui comunque sia proposta l’impugnazione di un licenziamento di cui sia prospettata l’applicabilità dell’articolo 18; b) caratterizzato da una fase sommaria non rinunziabile dall’attore. Inoltre nel corso del procedimento possono essere introdotte, in via incidentale, le seguenti domande strumentali: i) Questioni relative all’identità del datore di lavoro, titolarità del rapporto, legittimazione passiva 2) Questioni relative al requisito numerico 3) Non invece le questioni che possano aver ricaduta sul posto di lavoro e neppure sulla retribuzione globale di fatto. Emerge poi la necessità della diversità della persona fisica del giudice investito della fase dell’opposizione e, in quest’ultima, possono essere limitate le originarie domande.
Qualche divergenza tra risposte degli avvocati e quelle dei magistrati si registra circa la possibilità che il rito, proposto nella forma sommaria, possa essere convertito in ordinario o che le domande non appropriate possano essere separate: decisamente per la soluzione positiva sono gli avvocati, quasi divisi a metà sulle due soluzioni sono invece i magistrati. L’accordo tra le due categorie di risposte si ritrova però nella soluzione, concordemente maggioritaria, circa la possibilità di separare e mutare il rito in ordine alla domanda di licenziamento nell’ipotesi che questa sia proposta con il rito ordinario, insieme ad altre domande.
ItaliaOggi – 5 marzo 2013