L’incarico dirigenziale – di responsabile di struttura sanitaria complessa – che si protragga oltre il termine previsto per la copertura del posto vacante non dà diritto a differenze retributive. Infatti, la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 28151 di ieri ha ribadito la piena onnicomprensività della retribuzione del dipendente pubblico, che quindi comprende anche lo svolgimento di incarichi, che non sono remunerati attraverso la parificazione stipendiale rivendicata dal ricorrente, ma con l’indennità sostitutiva prevista dalla contrattazione collettiva.
La decisione
La Cassazione aderisce al consolidatissimo orientamento giurisprudenziale affermando l’irrilevanza ai fini retributivi del superamento del limite temporale stabilito con il provvedimento amministrativo che dispone l’incarico o dei termini per la procedura selettiva di copertura. Infatti, viene citato, ma nettamente respinto un isolato precedente in cui i giudici di legittimità avevano ritenuto che se è pur vero che la retribuzione del dipendente pubblico comprenda anche la remunerazione di eventuali incarichi è anche vero che vada riconosciuta la maggiore retribuzione del ruolo dirigenziale per il tempo di copertura svolto oltre i termini. Nel caso specifico i giudici respingono la tesi del ricorrente che affermava l’applicabilità dell’articolo 2103 del Codice civile sul riconoscimento delle mansioni superiori svolte. Prevale, invece, la specifica contrattazione collettiva e il ruolo unico della dirigenza, che escludono rivendicazioni del sostituto a richiedere trattamento economico e inquadramento nella posizione del sostituito perché sono stati superati i termini dell’incarico o di quello di svolgimento della selezione per la copertura del posto vacante. Le norme che rilevano sono l’articolo 19 e non – come sostenuto dal ricorrente – il 52 del Dlgs 165/2001 e l’articolo 18 del Ccnl di giugno 2000 del comparto sanitario. Dal loro combinato disposto si può escludere che in un caso simile vi sia svolgimento di mansioni superiori. Visto anche il ruolo unico della dirigenza sanitaria che, come stabilisce l’articolo 15 del Dlgs 502/1992 esclude l’applicabilità dell’articolo 2103 del Codice civile anche in caso di incarico a dirigere una struttura complessa. E comunque la pretesa di equiparazione stipendiale non può essere agita in base all’articolo 52 del Dlgs 165/2001 – dice la sentenza – se non nel caso del funzionario chiamato a rivestire un incarico dirigenziale.
Il Sole 24 Ore sanita