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Sanzioni sottoprodotti animali. Commissione sanità: parere favorevole con osservazioni

La commissione sanità del Senato ha dato parere favorevole allo schema di decreto legislativo sulla disciplina sanzionatoria per le violazioni in materia di sottoprodotti animali.

Autorizzata dal Presidente del Senato a concludere l’esame del provvedimento, pur in assenza del parere della Conferenza Stato-Regioni, la Commissione Igiene e Sanità del Senato ha dato parere favorevole con osservazioni, allo “Schema di decreto legislativo concernente la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002, e per la violazione delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari in frontiera” (n. 493).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 493

La Commissione Igiene e sanità, esaminato il provvedimento in titolo;

ritenuto che esso ha l’obiettivo di contribuire a rafforzare la vigente disciplina sanitaria relativa al trattamento e allo smaltimento di sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano;

esprime parere favorevole con le seguente osservazioni:

1) si fa presente come – in relazione alla fattispecie del comma 5 dell’articolo 9 – non risulti chiaro il rinvio operato dalla relazione illustrativa dello schema di decreto alle previsioni dell’articolo 6, comma 7, del decreto legislativo n. 193/2007 (di attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare): quest’ultima norma stabilisce, in casi analoghi, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000, mentre l’articolo 9, comma 5, dello schema prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 20.000.

2) all’articolo 18, comma 2, appare poco chiaro il richiamo agli articoli 23 e 24 del Regolamento (CE) n. 1069/2009, risultando tali norme prive di riferimenti espressi a “provvedimenti”. Potrebbe essere utilmente specificato se si tratti dei provvedimenti di registrazione degli operatori, degli stabilimenti o impianti (articolo 23) o dei provvedimenti di riconoscimento di stabilimenti e impianti (articolo 24).

fonte: Sivemp – 2 agosto 2012

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