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Sbloccato il cumulo per i professionisti. Entro un paio di settimane le convenzioni Inps-Casse. Importo secondo le regole di ogni ente

Dopo un’istruttoria durata più di un anno è arrivata in porto la convenzione quadro tra Inps e Adepp che disciplina il riconoscimento delle pensioni in totalizzazione e cumulo gratuito anche ai professionisti iscritti alle Casse con pezzi di contribuzioni versate su diverse gestioni Inps. Ora dovranno seguire le adesioni singole delle 18 Casse raccolte dall’Adepp, un passaggio che non dovrebbe arrivare più tardi di un paio di settimane, un intervallo che servirà a Inps per rendere operativa la piattaforma informatica per la raccolta delle domande e l’erogazione delle prestazioni. Leggi la scheda esplicativa Adepp

Il testo che è stato sottoscritto (21 articoli in tutto) definisce i passaggi della complessa procedura che parte dall’acquisizione delle domande alle validazioni dei periodi assicurativi, la creazione della provvista complessiva derivante dal calcolo delle quote di pensione di pertinenza Inps o della Casse, fino alle modalità di pagamento.
Presentando i termini della convenzione il presidente dell’Inps, Tito Boeri, ha dato una prima indicazione della platea degli interessati sulla base dei dati contenuti nel casellario delle pensioni: «Stimiamo in 702.318 i professionisti interessati dal cumulo gratuito dei contributi versati in diverse gestioni – ha affermato -. Si tratta di lavoratori di ogni fascia di età ma coloro che hanno più di 60 anni sono circa 70mila». Boeri ha espresso «grande soddisfazione» per l’intesa che è stata raggiunta «superando le numerose difficoltà tecniche e che consente di riconoscere anche al mondo delle professioni un diritto a cumulare pezzi diversi di vita contributiva che si sono realizzati su un mercato caratterizzato da carriere sempre più mobili». Le oltre cinquemila domande di cumulo già arrivate in Inps nei mesi scorsi – ha aggiunto Boeri – verranno al più presto vagliate sulla base della procedura prevista dalla convenzione.

Boeri ha anche fornito i primi dati sui cumuli gratuiti cosiddetti “interni”, vale a dire effettuati da lavoratori con versamenti su diverse gestioni Inps. Dallo scorso mese di marzo, ovvero da quando è stata rilasciata la circolare 60 con le istruzioni applicative, sono arrivare in Inps 4.781 domande per il pensionamento di vecchiaia e 4.457 domande per la pensione anticipata; un totale di oltre 9mila domanda delle quali circa 8.700 già definite. Il presidente dell’Inps ha colto l’occasione della presentazione dell’intesa con Adepp per dare anche un nuovo risultato aggiornato sull’ultima “start up”, vale a dire l’avvio alla raccolta delle domande per l’Ape volontario e aziendale con relativo simulatore di calcolo del finanziamento-ponte verso la pensione: «Le simulazioni effettuate a oggi – ha detto – sono 150mila».

Soddisfatto per l’intesa s’è detto anche il presidente dell’Adepp, Alberto Oliveti, che ha auspicato il rapido avvio di tutte le procedure per «garantire il pagamento in tempi certi delle pensioni». Oliveti ha sottolineato il lavoro svolto dal gruppo tecnico congiunto Adepp/Inps che è stato costituito per questo dossier e ha spiegato che al vaglio di questo nucleo è rimandata l’ultima valutazione su un punto rimasto controverso della convenzione e che riguarda il rimborso degli oneri di gestione che le Casse dovrebbero riconoscere a Inps per ogni trattamento pensionistico liquidato come «ristoro forfettario» a fronte dei costi «correlati alle procedure amministrative e contabili»; un versamento unico che sarebbe previsto in 65 euro e che non tutte le Casse vorrebbero riconoscere invocando la copertura del provvedimento già prevista nella legge di Bilancio 2017 su una maggiore spesa di 98 milioni l’anno scorso, 150 quest’anno, 177 nel 2019.

 

Le indicazioni. I criteri di accesso ai trattamenti di vecchiaia e di anzianità e per la quantificazione dell’assegno

Importo secondo le regole di ogni ente

In attesa di definire il quadro regolamentare con l’Inps, le Casse di previdenza si sono portate avanti mettendo a punto circolari o delibere, per dare attuazione al cumulo per quanto di loro competenza. Il nodo principale, come evidenziato già subito dopo l’approvazione della legge 232/2016, è costituito dalla pensione di vecchiaia.
Per quanto riguarda quella anticipata, infatti, la norma stabilisce che si applichino i requisiti previsti dall’articolo 24, comma 10, della legge214/2011 e cioè, attualmente, 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e un anno in meno per le donne. Si tratta di un requisito valido per tutte le Casse e l’Inps. Lo si raggiunge sommando i periodi contributivi non coincidenti versati nelle varie gestioni. Per la determinazione dell’importo dell’assegno, invece, ogni gestione valorizza tutta la contribuzione versata nella stessa, anche quella riguardante i periodi coincidenti.
Nel caso della pensione di vecchiaia, si è reso necessario un chiarimento dato che i requisiti di accesso tra Casse o tra Casse e Inps possono non coincidere. Anche a seguito di una nota del ministero del Lavoro è stato deciso che se il requisito Inps è più basso di quello della Cassa coinvolta, l’istituto di previdenza nazionale inizia a pagare la sua quota al raggiungimento del suo requisito (66 anni e 7 mesi di età nel 2018) mentre la Cassa pagherà la sua quota al raggiungimento del relativo minimo anagrafico. A posizioni invertite, invece, la pensione viene pagata al raggiungimento dell’età minima Inps.
Quanto al sistema di calcolo applicato, vale il principio del pro quota per cui ogni ente applica le sue regole. Un aspetto a cui porre attenzione perché, ad esempio, l’Inps nella circolare 140/2017 ha precisato che eventuali contribuzioni presso le Casse ante 1996 non vengono tenute in considerazione dall’istituto di previdenza: ciò significa che se un professionista ha versato all’Inps successivamente al 1995 e in una o più Casse prima di tale anno, per la previdenza pubblica sarà soggetto al sistema di calcolo contributivo.
Anche le Casse prendono in considerazione solo quanto versato presso di loro. E così, scorrendo le istruzioni fornite al riguardo da più di un ente, si vede che se oltre al requisito anagrafico non si raggiunge anche un minimo di anni di contributi, si applica il sistema contributivo. Non sono disposizioni specifiche che “penalizzano” chi ricorre al cumulo, ma di solito di regole generali previste dalle Casse. Questo significa, per esempio, che un iscritto alla Cassa forense che quest’anno compie 68 anni ma non raggiunge i 33 anni di contributi avrà il pro quota calcolato, come da regolamento generale, secondo le regole della pensione di vecchiaia contributiva e non quelle della pensione di vecchiaia “retributiva”. Situazioni simili si verificano per geometri, architetti e ingegneri.
Quindi tenendo conto di queste particolarità, potrebbe accadere che un professionista che ricorre al cumulo si ritrovi con due o più quote di pensione calcolate con il sistema contributivo anche se è un contribuente di lunga data.

Il Sole 24 Ore – 21 febbraio 2018 

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