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    Home»Attività Sindacale»Scudo penale: ipotesi da ‘maneggiare con cura’
    Attività Sindacale

    Scudo penale: ipotesi da ‘maneggiare con cura’

    Cristina FortunatiInserito da Cristina Fortunati15 Gennaio 2024Aggiornato:15 Gennaio 2024Nessun commento5 Minuti di lettura
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    di Claudio Testuzza, Il Sole 24 Ore sanita. La Camera dei deputati ha approvato una mozione della maggioranza con cui il Parlamento si impegna, con ogni iniziativa di competenza, anche di carattere normativo, nel salvaguardare gli operatori sanitari da iniziative giudiziarie arbitrarie così come di tutelare i diritti dei pazienti che si ritengano danneggiati da episodi di negligenza medica. L’Esecutivo viene chiamato anche a ” limitare la responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria”.

    L’introduzione di uno scudo penale e la depenalizzazione dell’atto medico sono richieste e proposte dalla Federazione degli Ordine del medici e dalle Organizzazioni sindacali e portate avanti da tempo. Infatti sono 300mila le cause per presunta colpa medica che giacciono nei Tribunali e 35mila le richieste di risarcimenti con gravi conseguenze sulla vita professionale e privata del medico ingiustamente accusato: il 90 % delle cause finisce in assoluzione accusato.

    Sulla questione, nel corso degli ultimi 11 anni, sono intervenute dapprima la legge Balduzzi provando a introdurre il concetto di colpa lieve. Poi, in maniera più articolata, è stata la legge Gelli a introdurre diverse novità sia ambito di giurisprudenza civile che penale.
    Ultimamente una Commissione istituita dal ministero della Giustizia sta valutando la possibilità di estendere l’operatività di un così detto “scudo penale” per i sanitari, cioè la depenalizzazione dei reati colposi commessi nell’esercizio della loro attività professionale.
    L’ipotesi al vaglio, in altri termini, consentirebbe ai pazienti il ristoro economico delle loro pretese dinanzi al giudice civile senza però condurre il sanitario dinanzi al giudice penale, dove rischierebbe una pena più grave e afflittiva.
    Questa proposta normativa è stata accolta positivamente dal comparto dei medici e del personale sanitario. Appare opportuno porsi alcuni interrogativi per evidenziare gli aspetti più implicanti che dovrebbero essere considerati nel dibattito in essere.
    In primo luogo, è davvero escluso che il sanitario possa essere coinvolto in un procedimento penale alla luce della norma in parola?
    Occorre soffermarci sul fatto che, verosimilmente, la responsabilità medica sarebbe esclusa solo nel caso di colpa giudicata non grave. Sembra evidente che le ipotesi di dolo e colpa grave non possano essere coinvolte dalla norma. Proprio il riferimento alla colpa grave, però, non esclude automaticamente il fatto che il sanitario possa comunque ritrovarsi imputato e dover difendere il proprio operato e giustificare le scelte mediche fatte, al fine di includere l’evento nella sfera della mera colpa. Difatti, nel nostro ordinamento la colpa grave non trova luogo in norme penali ma è tratta dal codice civile ed è oggetto di interpretazione giurisprudenziale. Quindi, non essendo la colpa grave normata, ogni singolo fatto potrà essere analizzato dal Pm e dal Giudice per valutare se si versi in una situazione di colpa generica o di colpa grave.
    In questa situazione, allora, è certo che un evento oggetto di denuncia che coinvolga il sanitario sarà sottoposto al vaglio delle indagini, quantomeno per verificare i termini del rimprovero che si possa muovere al medico e giungere ad escludere la procedibilità in caso di colpa non diversamente qualificata.
    In secondo luogo, l’esclusione dal processo penale della vicenda che coinvolge paziente e sanitario è effettivamente una garanzia per il sanitario?
    È indubbio che il paziente che si ritenga leso dalla condotta colposa del medico potrà continuare ad adire il giudice civile per ottenere il dovuto ristoro alle sue pretese e in ciò sta la pericolosità di un accertamento che prescinde dalla giurisdizione penale. Infatti, il processo penale per sua natura consente una ponderazione ed un accertamento dei fatti molto approfondito, che anche sotto il profilo dei tempi ha una minore durata. Pertanto, il sanitario rischia, ugualmente, di affrontare un giudizio, sebbene in sede civile, molto lungo e con possibilità di approfondimento probatorio minore. Tale situazione potrebbe determinare l’accesso a procedure transattive ritenute meno defatiganti e incerte, anche a fini deflattivi del giudizio.
    In terzo luogo, la norma in esame quali fini concreti si prefigge e che conseguenze può avere nel rapporto medico/paziente?
    Avere bisogno di una norma del genere, per la categoria interessata, può portare a far credere che l’incidenza e il rischio di errore sia davvero alto e del tutto avulso dal normale rischio medico, cioè che sia connesso molto di più all’incapacità e alla mancanza di aggiornamento del medico di quanto invece lo sia al rischio ineliminabile proprio di ogni atto medico. Questo, non può che nuocere al rapporto fra paziente e sanitario e, si può pensare, che possa del pari nuocere anche al rapporto fra i medici delle varie strutture del Paese. Inoltre, ammettere che tale previsione normativa è introdotta per far fronte alla carenza di personale dimostra che si cerca una soluzione a un problema organizzativo senza minimamente risolverlo, incidendo soltanto sugli effetti finali eventuali e non sul buon funzionamento del sistema sanitario in generale.
    Anche in questo caso, il messaggio che potrebbe passare è che l’attuale condizione di “sotto organico” determina per i pazienti rischi che prescindono dalle reali capacità professionali dei sanitari, impegnati eccessivamente proprio per la carenza di personale, creando una sorta di livellamento professionale verso il basso dell’intera categoria, generalizzando il giudizio negativo a prescindere dalle effettive capacità del singolo.
    Sotto questo profilo, la tutela giudiziaria per i medici da un lato costituisce certamente un giusto contrappeso alle attuali condizioni lavorative ma rischia di trasformarsi in un intervento palliativo qualora non incida sulla soluzione dei problemi concreti né sulla comunicazione fra sanitari e platea dei pazienti. È necessario che la mozione si traduca in azioni concrete ed efficaci, che sfocino in un provvedimento lungamente atteso, che porti l’Italia al passo degli altri paesi europei, depenalizzando l’atto medico, fermo restando il diritto dei cittadini a un giusto e rapido risarcimento.

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